Attività di gommista
Nuovo chiarimento dei VV.F.
Con la lettera circolare 12 marzo 2015, n. 3043, la Direzione centrale ha definito che l'attività di gommista svolta all'interno di un locale che supera i 300 mq rientri nell'attività 53 dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011; inoltre se il quantitativo di gomme in deposito sia superiore a 10.000 kg, l'attività rientra anche nel n. 43 del medesimo allegato.
La questione è stata sollevata da un quesito pervenuto da un professionista al Comando provinciale di Ferrara, che rispondeva affermando che l'attività non era assoggettata alle norme di prevenzione di incendi, ma solo a quelle di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
La Direzione generale ha, invece, ritenuto che le norme di prevenzione incendi siano applicabili anche all'attività oggetto del quesito.
Con la lettera circolare 12 marzo 2015, n. 3043, la Direzione centrale ha definito che l'attività di gommista svolta all'interno di un locale che supera i 300 mq rientri nell'attività 53 dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011. (ASAPS)