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Guida sotto effetto di droghe: per condannare occorre il prelievo ematico

(Tribunale Pesaro, sentenza 16.12.2014)

Il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Pesaro doveva giudicare un giovane automobilista al quale era stata contestata la fattispecie di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.) aggravata per aver provocato un sinistro stradale.

Al lettore meno esperto che ha l’occasione di leggere questo breve commento si rappresenta che nel caso venga riconosciuta la colpevolezza dell’imputato, le sanzioni previste per tale fattispecie sono particolarmente gravi: revoca della patente di guida, confisca del veicolo ed arresto sino ad un anno.

Le sanzioni definitive sulla patente vengono anticipate dalla prassi (non condivisa da chi scrive) della prefettura di competenza che sospende il documento di guida, in via cautelare, come se già sia intervenuta una sentenza di condanna, con grave e irreparabile danno nel caso in cui l’imputato venga riconosciuto innocente.

Il caso concreto

Il giovane automobilista, a seguito del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, veniva condotto presso il locale Pronto Soccorso e venivano effettuati gli esami su di lui per verificare la positività alle sostanze stupefacenti.

In particolare, gli esami effettuati su campioni di liquidi biologici evidenziavano una positività ai cannabinoidi.

Tali esami non consentivano però di accertare l’attualità dell’uso dello stupefacente. E’ un dato di fatto comunemente riconosciuto dalla letteratura medica che l’uso di tali sostanze può essere risalente anche di una settimana (o più) dall’incidente.

Va ricordato che la norma punisce chi guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti e non chi viene trovato positivo agli esami.

Ci si richiama al riguardo, a quanto osservato dalla Corte Costituzionale 27/07/2004, n. 277 con riferimento all’ipotesi di reato contestata: “…la norma non vieta di guidare “dopo avere usato stupefacenti”, ma assoggetta a sanzione penale la condotta di chi si metta alla guida in uno stato di alterazione indotto dall’uso di sostanze stupefacenti…”. La Corte conclude “…si è dunque in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza di due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione) e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti”.

La difesa dell’imputato aveva sostenuto con l’ausilio di una consulenza medica di parte l’insufficienza degli esami effettuati ad integrare l’ipotesi di reato contestata.

La matrice biologica idonea utilizzata (urina), non era idonea ad accertare l’attualità dell’uso delle sostanze psicotrope, ma solo un generico pregresso uso.

A scanso di equivoci si sottolinea che solo l’esame sul sangue (non effettuato) avrebbe consentito di accertare se il conducente fosse stato sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti unitamente ad una visita medica che accertasse lo stato di alterazione psicofisica.

Con riferimento a quest’ultimo elemento la giurisprudenza ha più volte rappresentato che: “Non è consentito desumere la sussistenza del reato di guida in stato alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulla base dei soli dati sintomatici. Per l’accertamento del reato occorrono la presenza di un adeguato esame chimico su campioni liquidi biologici con esito positivo nonché l’esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psicofisica - riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” (In questi termini Tribunale di Savona 19 marzo 2009, n. 354, in senso conforme Tribunale di Bologna 16 giugno 2009, n. 1422)”.

Nel caso in considerazione dal referto ospedaliero in atti non erano emerse anomalie sulla sintomatologia del paziente.

Giova dunque ricordare che ove non venisse adeguatamente certificato lo stato di alterazione psicofisica indotta dalle sostanze stupefacenti, la fattispecie in considerazione non sarebbe integrata dalla presenza del mero esame ematico.

Conclusioni

Una diversa soluzione interpretativa finirebbe per punire anche chi non versa sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel panorama giurisprudenziale di merito si possono verificare anche situazioni contrapposte ovvero giudici che si accontentino del prelievo su urina o del solo prelievo ematico a prescindere dalla visita medica che accerti se il soggetto si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

E’ questo il caso di una sentenza n. 39/2010 del Tribunale in composizione monocratica di Pesaro, inedita, in cui il giudicante in un caso analogo a quello in commento ha condannato l’imputato in assenza di una visita medica che certificasse lo stato di alterazione basandosi unicamente sugli esami di laboratorio.

Chi scrive si domanda se non sia il caso che il legislatore codifichi queste situazioni al fine di evitare disparità di trattamento e soprattutto l’ingiusta applicazione di gravissime sanzioni con una sentenza di condanna che viola le più elementari regole a tutela dell’interessato.

Il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Pesaro ha fatto una corretta applicazione dei principi sopraesposti ritenendo non sufficiente l’esame effettuato su urina al fine dell’accertamento del reato in considerazione: “Tale elemento non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del reato in contestazione atteso che costituisce dato di comune esperienza e maturato da que­sto giudice in processi analoghi, che l'accertamento della positività a sostanze stupefacenti nelle urine e nel sangue non è da solo sufficiente a dimostrare l 'attualità dell'assunzione idonea ad integrare il reato in contestazione, soprattutto quando, come nel caso di specie, in assenza di un esame del sangue non è stata determinata neppure la percentuale della sostanza stupefacente individuata nel campione di urina”.

Inoltre, ha valutato l’ulteriore elemento necessario per la configurazione della fattispecie contestata: “nel verbale di accertamento, i verbalizzanti non hanno dato atto della presenza di alcun altro sintomo tipico della recente assunzione di sostanze stupefacenti, quali ad esempio, stato confusionale, dilatazione delle pupille, difficoltà nella deambulazione o nell'eloquio.

Neppure dalla visita medica compiuta nell'immediatezza dal medico del pronto soccorso risulta uno stato di alterazione psicofisica dell'imputato”.

Sia consentita un’ultima riflessione. Come indicato nella sentenza in commento il giudice nel pronunciare la sentenza di assoluzione ha disposto la trasmissione degli atti alla prefettura per la revoca delle sanzioni amministrative accessorie.

Come anticipato sopra, la prefettura interviene in via cautelare con provvedimenti che sono equiparabili a sanzioni accessorie (definitive) ben prima di attendere l’esito del procedimento penale. Così accade che soggetti assolti nel relativo processo come nel caso di specie, hanno patito la privazione del documento di guida e del veicolo, in modo ingiustificato e gravemente lesivo dei propri diritti.

E’ il caso che il legislatore intervenga anche al fine di disciplinare il potere della prefettura di sospensione in via cautelare del documento di guida fissando dei limiti al fine di evitare situazioni in cui una persona venga privata ingiustamente della patente prima del processo.

(Nota di Paolo Ghiselli)

 

Tribunale di Pesaro

Sentenza 1-16 dicembre 2014

 

 

TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

(ARTT. 438-442-533-35 C.P.P.)

Il Giudice dell’udienza preliminare Dott.ssa OMISSIS

all'udienza del 16/12/2014, ha pronunziato la seguente

 

sentenza

nei confronti di:

OMISSIS nato a OMISSIS. il OMISSIS, residente a OMISSIS;

 

- libero presente

difeso da: Avv. PAOLO GHISELLI del foro di Rimini, Studio in Rimini, Via Andrea Costa n.3/C

- di fiducia;

IMPUTATO

 

reato p. e p. dall'art. 187, commi l e l-bis, del decreto legislativo 285/92, perché circolava alla guida del veicolo "OMISSIS" trg. OMISSIS, di sua proprietà in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'assunzione di so- stanze stupefacenti accertato dal Dipartimento di Prevenzione Laboratorio di Tossicologia e Medicina del Lavoro di Pesaro, con rapporto di prova n.00818/14 del 17.01.2014, provocando un incidente stradale, in particolare percorrendo la SP 423, giunto in loc. Osteria Nuova (PU) perdeva il controllo del proprio veicolo andando a collidere frontalmente con l'autovettura condotta da ++++++[Violazione punita con l'ammenda da euro 3.000,00 a 12.000,00 euro e con l'arresto da uno a due anni (da € 1.500,00 a € 6.000,00 e con l'arresto da sei mesi a un anno in caso di prevalenza o equivalenza delle attenuanti). Revoca della patente di guida ex art. 187 comma l bis. Confisca del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo].

In Montelabbate (PU), in data 13/01/2014

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. ******e dell'Avv. Paolo

Ghiselli del foro di Rimini difensore di fiducia dell'imputato:

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiede l'assoluzione

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste

 

MOTIVAZIONE

In data 09.07.2014 veniva emesso, su richiesta del P.M., decreto penale di con­danna nei confronti di OMISSIS per il reato di cui all'articolo 187 CDS.

L’imputato presentava opposizione nei termini di rito chiedendo la definizione del procedimento con il rito abbreviato.

La richiesta veniva accolta.

All’udienza del giorno 16 dicembre 2014, l’imputato era presente.

Esaurita la discussione, le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte ed il giudice, all’esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale.

Ritiene il giudicante che le emergenze processuali non consentano di ritenere fondata l’ipotesi accusatoria.

La condotta contestata all’imputato è quella di aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di aver cagionato un sinistro stradale con le modalità descritte in rubrica.

L’unico elemento di prova a carico del prevenuto è costituito dall’esito dell’esame delle urine, eseguito dal Dipartimento di Prevenzione Laboratorio di Tossicologia e Medicina del Lavoro di Pesaro, con rapporto di prova n. 00818/14 del 17/01/2014, dal quale emergeva la positività ai cannabinoidi.

Tale elemento non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del reato in contestazione, atteso che costituisce dato di comune esperienza e maturato da questo giudice in processi analoghi, che l’accertamento della positività a sostanze stupefacenti nelle urine e nel sangue non è da solo sufficiente a dimostrare l’attualità dell’assunzione idonea ad integrare il reato in contestazione, soprattutto quando, come nel caso di specie, in assenza di un esame del sangue non è stata determinata neppure la percentuale della sostanza stupefacente individuata nel campione di urina.

Nel verbale di accertamento, i verbalizzanti non hanno dato atto della presenza di alcun altro sintomo tipico della recente assunzione di sostanze stupefacenti, quali ad esempio, stato confusionale, dilatazione delle pupille, difficoltà nella deambulazione o nell’eloquio.

Neppure dalla visita medica compiuta nell’immediatezza dal medico del Pronto Soccorso risulta uno stato di alterazione psicofisica dell’imputato.

L’accertamento dell’ASUR quindi seppur costituisce elemento indiziario è da solo insufficiente per dimostrare l’attualità dell’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dell’imputato.

OMISSIS deve pertanto essere assolto dal reato ascrittogli, ai sensi del II comma dell’articolo 530 c.p.p. per insussistenza del fatto, con conseguente revoca del decreto penale di condanna.

 

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli articoli 438 e segg. 530 II comma c.p.p.

Assolve OMISSIS dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Revoca il decreto penale opposto. Revoca le sanzioni amministrative accessorie imposte con il decreto penale: la revoca della patente di guida e la confisca dell’autovettura OMISSIS targata OMISSIS sottoposto a sequestro amministrativo.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Prefettura di Pesaro per quanto di competenza, a seguito della revoca delle sanzioni amministrative accessorie.

Pesaro, li 16.12.2014

 

Il giudice

 

da Altalex

 

 

Lunedì, 20 Aprile 2015
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