Patente - Revoca e sospensione - Estensione al certificato di idoneità alla guida - Articolo 219 bis c.d.s. - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Fattispecie in tema di guida di ciclomotore.
In tema di guida di un ciclomotore, non è applicabile retroattivamente la norma introdotta dall’art. 42, comma secondo, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120, modificativa dell’articolo 219 bis c.d.s., secondo la quale, quando è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le sanzioni amministrative si estendono al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell’articolo 116, commi 1 bis e 1 ter ovvero alla patente posseduta ai sensi dell’art. 116, comma primo quinquies.