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Omicidio stradale 22/04/2015

Omicidio Stradale
Pubblichiamo il nuovo testo adottato dalla Commissione Giustizia del Senato
Molte le novità. E’ stato procrastinato il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti a lunedì 27 aprile alle ore 15 

 

Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 21/04/2015
NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN
N. 859, 1357, 1378, 1484, 1553
NT2

La Commissione
Modifiche al Codice Penale e introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche.


 
Art.1
(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)

1.Nel codice penale, dopo l'articolo 589 è inserito il seguente:"Articolo 589-bis (omicidio stradale e nautico) - Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.
Le stesse pene si applicano al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.
Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.
Si applica la pena della reclusione da 6 a 9 anni al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.
Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata la morte di una persona.
Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni 18. "
 
Art.2
(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1.All'articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) delitto di omicidio colposo stradale e nautico previsto dall'articolo 589-bis del codice penale.".

Art. 3
(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)

1.Nel codice penale, l'articolo 590-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 590-bis (Lesioni personali stradali e nautiche). - Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore o di un mezzo nautico che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.
Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.
Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'art. 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite della metà.

Art. 4
(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)

1.All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente: "m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale.".

Art. 5
(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)

1.Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 590-ter . - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-bis le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.".
 

Art. 6
(Pene accessorie)

1.Alla condanna per i reati di cui all'articolo 589-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici.
2. Alla condanna per i reati di cui all'articolo 590-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque.
3. L'applicazione della pena accessoria, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell'ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta.

Art. 7
(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo. 590 del codice penale)

1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole "Se il fatto è commesso..." premettere le seguenti: "Salvo quanto stabilito dall'articolo 589 bis del codice penale, ".-
2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.
3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole ." Se i fatti di cui al secondo comma" premettere le seguenti: " Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis del codice penale,".
4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da "nei casi di violazione..." e sino a "...da un anno e sei mesi a quattro anni" sono soppresse.


Art. 8
(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Onestamente l’aggiunta dell’ipotesi  dell’Omicidio nautico (rarissimo) al testo adottato sull’Omicidio stradale (quotidiano sulle strade) ci lascia molto sorpresi e  perplessi.
Non capiamo a quale logica risponda. Qualcuno aggiungerà anche l’Omicidio aeronautico? Speriamo che non si riveli essere in seguito un motivo per appesantire il percorso della legge che magari poi affonda...
Chi l'ha fatto inserire? Perché? Non si sottovaluti questo aspetto perché ora andrà intrecciato col Diritto Nautico e ne vedremo delle belle (o brutte!). Sul concetto di natante o di un'imbarcazione si apriranno dibattiti infiniti specie ora che arriva l'estate. No non ci piace, non lo capiamo. (gb ASAPS)

Mercoledì, 22 Aprile 2015
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