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Patente di guida, Corte Ue: uno Stato può rifiutarla dopo infrazione

Foto di repertorio dalla rete

Dalla Corte di giustizia dell’Unione europea arriva una pronuncia sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida. Il titolare di una patente può vedersi rifiutare da un altro Stato il diritto di guidare sul proprio territorio dopo avervi commesso un’infrazione stradale che determina la sua inidoneità alla guida, ma questo diritto non può essere negato indefinitamente. La pronuncia scaturisce dal contenzioso che coinvolgeva una cittadina austriaca, cui la Germania aveva negato il diritto di guidare.

Il caso, nel dettaglio, riguarda una cittadina austriaca, residente in Austria non lontano dal confine con la Germania: un controllo di polizia aveva evidenziato, dopo le analisi, che la signora aveva guidato sotto l’effetto di cannabis e che faceva uso, quantomeno occasionalmente, di tale sostanza. Le autorità tedesche hanno quindi ritenuto che la signora fosse inidonea a guidare veicoli a motore e le hanno negato il diritto di guidare in Germania con la sua patente di guida austriaca. La donna poteva riacquistare il diritto di guida solo presentando una perizia medico‑psicologica subordinata, di norma, alla prova dell’astinenza da qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti per un periodo di un anno. Diversa era però la situazione in Austria, dove la signora continuava a essere considerata idonea a guidare veicoli a motore e dunque è rimasta in possesso della patente: le autorità austriache intervengono solo qualora un’incapacità di guidare dovuta al consumo di sostanze stupefacenti sia stata constatata da un medico o qualora sussistano indizi che facciano sospettare una dipendenza da tali sostanze. E questo non veniva confermato dal verbale del medico tedesco. La donna si è quindi rivolta al tribunale amministrativo di Sigmaringen, Germania, per contestare la decisione tedesca che le negava il diritto di utilizzare la sua patente di guida austriaca in Germania, e il tribunale si è rivolto alla Corte di Giustizia Ue.

Con la sua odierna sentenza, la Corte dichiara che “la direttiva concernente la patente di guida non osta a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un’infrazione che il titolare di quest’ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l’inidoneità alla guida di veicoli a motore”. La Germania può dunque rifiutare la patente presentata dalla donna.

La Corte argomenta che, secondo la direttiva, solo lo Stato di residenza normale del titolare della patente di guida è competente ad adottare misure di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente; per contro la direttiva autorizza ogni Stato, non solo quello di residenza, ad adottare, in forza della propria normativa nazionale e per l’infrazione commessa nel proprio territorio dal titolare di una patente di guida ottenuta precedentemente in un altro Stato, misure la cui portata è circoscritta a tale territorio e il cui effetto si limita al rifiuto di riconoscere, in quest’ultimo, la validità della patente. Lo Stato che rifiuta di riconoscere la validità di una patente in una situazione come quella sollevata è competente a stabilire i requisiti che il titolare di tale patente deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio.

Allo stesso tempo, però, la Corte sottolinea che lo Stato stesso non può opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato, se il titolare è oggetto di un procedimento restrittivo. Il tribunale tedesco dovrà dunque esaminare se la Germania in realtà non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida austriaca della donna. In tale prospettiva, spiega la Corte, spetterà ad esso anche verificare se i requisiti previsti dalla normativa tedesca per riacquistare il diritto di guidare in Germania rispettino il principio di proporzionalità e, in particolare, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per migliorare la sicurezza stradale.

La Corte rileva inoltre che, sulla base delle indicazioni date dalla Germania, anche in mancanza di una perizia medico‑psicologica, il diritto di utilizzare in Germania una patente di guida rilasciata da un altro Stato viene riacquistato di diritto qualora, alla scadenza di un determinato periodo (vale a dire cinque anni nel caso della signora austriaca), l’iscrizione relativa all’inidoneità sia cancellata dal registro tedesco dell’idoneità alla guida. Pertanto, alla scadenza di tale termine, la donna potrà nuovamente utilizzare in Germania la propria patente di guida senza dover presentare alcuna perizia medico‑psicologica. Secondo la Corte, infine, il fatto che il diritto di guida della donna sia subordinato per la sua riacquisizione al presentazione o di una perizia medica o al decorso di un periodo di cinque anni, appare una misura preventiva efficace e proporzionata all’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

da helpconsumatori.it


Un chiarimento della Corte Ue a proposito di una infrazione in materia di stupefacenti, accertata in uno stato Ue e commessa da un cittadino di altro stato Ue. (ASAPS)

Venerdì, 24 Aprile 2015
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