Depenaizzazione - Applicazione delle sanzioni - Opposizione a verbale di contestazione di violazione al codice della strada - Ricorso al giudice di pace - Rigetto dell’opposizione - Sanzione amministrativa pecuniaria - Determinazione d’ufficio – Ammissibilità.
Il giudice adito ai sensi dell’art. 204 bis c.s., nel rigettare l’opposizione al verbale di contestazione di violazione al codice della strada, può, anche d’ufficio, determinare, in base al proprio libero convincimento, la sanzione pecuniaria in misura congrua, tra il minimo ed il massimo edittale.