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Ciclomotore in divieto di sosta: verbale e cartella. “Mai utilizzato quel mezzo”, contestazioni tardive

Tempi di reazione lenti, troppo lenti. Ciò costa carissimo a una donna, che si vede recapitare prima un «verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada» e poi una – conseguente – cartella esattoriale per quasi 250 euro. Tutto è nato per un ‘divieto di sosta’ contestato a un ciclomotore.

La donna sostiene di non essere «mai stata proprietaria, né possessore, né conducente» del veicolo, ma tale obiezione si rivela tardiva (Cassazione, sentenza 7829/15). Vicenda chiarissima, e inequivocabile, però, per i giudici di merito, i quali respingono l’«opposizione» della donna alla «cartella esattoriale» consegnatagli, pari a quasi 250 euro ed «emessa a seguito della iscrizione a ruolo dell’importo maturato in forza del verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada, regolarmente notificato».

Per i giudici, in sostanza, ha sbagliato la donna, la quale sostiene che «il verbale riguardava un ‘divieto di sosta’ contestato per un ciclomotore di cui non era mai stata proprietaria, né possessore, né conducente»: vista la «regolare notifica del verbale», è «inammissibile l’opposizione proposta oltre il termine dei 60 giorni»; difatti, ella, che «non aveva eccepito di non aver ricevuto la notifica del verbale di accertamento», non poteva più «sollevare le questioni che avrebbe potuto dedurre con la tempestiva impugnazione del verbale».

Nonostante tutto, però, la donna non si arrende. Ecco spiegato il ricorso in Cassazione, con cui ella sostiene che «deve ritenersi nullo il verbale notificato», come in questo caso, «a persona che dimostri di non essere proprietario, né possessore, né conducente del veicolo nei confronti del quale è stata rilevata l’infrazione». Ad avviso della donna, «la nullità del verbale si riverbera sulla cartella esattoriale», anche perché «l’amministrazione avrebbe dovuto verificare la correttezza del suo operato» mentre «il cittadino non deve sostenere i costi per impugnare un atto che non può essere posto a base di un’azione esecutiva, risultando sotto tale profilo anche carente di interesse».

L'obiezione, però, viene ritenuta tardiva dai giudici del ‘Palazzaccio’. Questi ultimi, difatti, ricordano che «le eccezioni relative all’accertamento effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo» debbono «essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l’impugnazione del verbale nel termine di legge». Ciò significa che, in questo caso, la donna «non doveva attendere la notifica della cartella», ma avrebbe dovuto impugnare «il verbale, regolarmente notificatole, nel termine di legge». Inevitabili, ovviamente, le conclusioni tratte dai giudici della Cassazione: inutili le proteste della donna, pienamente legittima la «cartella esattoriale».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

da lastampa.it

Martedì, 05 Maggio 2015
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