Sequestri dai vigili, il Comune paga la custodia
Si apre un altro fronte critico nei conti dei Comuni: secondo la Cassazione, devono essere loro - e non le Prefetture - ad anticipare le spese di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al Codice della strada dai propri vigili urbani. Un capitolo secondario, perché probabilmente limitato a ciclomotori e motocicli (si veda la scheda a destra). Ma non irrilevante, perché il contenuto della sentenza depositata ieri (la 9394/15, della Prima sezione civile) potrà incidere anche sui contenziosi vecchi (ante 2007) ancora in corso su tutte le tipologie di veicolo.
Il 2007, infatti, è l’anno in cui è entrata a regime la “riforma” del sequestro (articolo 213, commi 2 bis-sexies, del Codice della strada) dettata dall’esigenza di non far più accumulare debiti alle Prefetture nei confronti delle autorimesse cui è affidata la custodia. Le norme attuali riducono le fattispecie in cui occorre rivolgersi alle depositerie ai casi in cui sono coinvolti ciclomotori e motocicli e a quelli in cui il trasgressore o il proprietario del mezzo da sequestrare rifiutano di custodirlo o trasportarlo in un luogo di cui hanno la disponibilità. Inoltre, se l’interessato non ritira il veicolo portato in depositeria pagando le spese chi gestisce la struttura, questi acquisisce la proprietà del mezzo (custode-acquirente). Prima, invece, tutti i mezzi finivano in depositeria.
Proprio al regime precedente si riferisce la sentenza 9394/15, che respinge il ricorso del Comune di Trento, condannato a pagare invece della Prefettura l’anticipo delle spese di custodia dei veicoli sequestrati dalla sua Polizia locale. Un principio analogo a quello già espresso dalle Sezioni unite (sentenza 564/2009) a proposito dei Carabinieri, affermando che le spese andavano sostenute non dal ministero dell’Interno ma da quello della Difesa, da cui l’Arma dipende.
Il principio nasce dall’articolo 11, comma 1, del Dpr 571/1982, secondo cui l’anticipo spese è a carico dell’«amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro». Secondo il Comune, però, il Dpr 571 si riferisce alle sole amministrazioni centrali e contrasta con le norme speciali contenute nella legge 689/1981 e nel Codice.
La Cassazione non trova invece alcun contrasto e aggiunge che è giusto che la responsabilità dell’operato degli agenti va legata all’amministrazione di appartenenza anche perché non c’è certezza del recupero delle somme dal trasgressore. Inoltre, non conta il fatto che lo stesso articolo 11 del Dpr 571, nel comma 4, stabilisca che le somme sono dovute dall’ufficio del registro: questa disposizione si riferisce solo alla forma tipica di pagamento che devono adottare gli organi statali, quando sono loro a doverle corrispondere.