Non è reato fotocopiare il pass invalidi ed esporlo sul lunotto della propria auto. A dirlo è niente meno che la Cassazione, che ha annullato una decisione della Corte di Appello di Milano. I Supremi Giudici hanno spiegato che esiste un principio consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, “quello per cui l’alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale non integri il delitto di falsità materiale”. Così, per esempio, chi esibisce sulla propria vettura la fotocopia a colori di un permesso per invalidi, in modo da consentire a un anziano genitore l’accesso alla zona a traffico limitato (ZTL), non può subire il procedimento penale perché – scrive la Corte – “il fatto non costituisce reato”.
Sull’argomento, in verità, a Piazza Cavour i pareri emessi sono stati tanti, e non tutti univoci. Si pensi per esempio alla sentenza n.26799/2014 con la quale un cittadino era stato giudicato colpevole del reato per avere falsificato, attraverso l’uso di fotocopia, un permesso per disabili del quale pure era titolare. Mentre, in un’altra occasione (sentenza n.22578/2010) era stato affermato il contrario. E comunque, in base alla sentenza n. 47129/2014, circolare con un pass falso è ricettazione, non tentata truffa.
Con il pronunciamento di pochi giorni fa la Corte ha precisato, come già accennato, un aspetto: non è tanto la fotocopia del pass a costituire reato ma la falsificazione dell’attestazione di autenticità. Dunque, la fotocopia di un documento originale, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la sua originalità, non integra alcun falso documentale. Potrebbe, al massimo, ricorrere la truffa, ma solo qualora venisse riscontrata l’attitudine della fotocopia a trarre in inganno terzi. Invece, se l’utilizzatore della copia è, a tutti gli effetti, anche titolare del pass originale non può parlarsi di truffa.