Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – Rifiuto degli accertamenti – Disponibilità al prelievo ematico e non a quello del liquido biologico – Reato di cui all’art. 187, comma ottavo, c.s. – Configurabilità – Esclusione.
Non è configurabile il reato previsto dall’art. 187, comma ottavo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi al prelievo di liquido biologico per accertare l’uso di stupefacenti) nel caso in cui il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti il prelievo delle urine, acconsentendo a quello ematico, sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare l’assunzione dello stupefacente.