Sinistro stradale: insufficiente la richiesta generica all'assicurazione
Nella vicenda in oggetto (Tribunale di Napoli, sentenza 31 marzo 2015, n. 4849), l’attore aveva proposto domanda per ottenere dall’assicurazione il risarcimento dei danni per le lesioni subìte in conseguenza di un sinistro stradale. A norma dell’art. 145 del D.Lgs. 209/2005, l’azione di risarcimento danni causati da circolazione veicoli e natanti, può essere proposta decorsi sessanta o novanta giorni in caso di danni alla persona, dall’invio di una lettera raccomandata del danneggiato, redatta secondo le modalità dell’art. 148, 1 co, del decreto legislativo summenzionato. E’ stato dunque superato il precedente orientamento, che considerava sufficiente una richiesta generica avanzata dal danneggiato all’assicuratore.
Orbene, nel caso in esame, la messa in mora inoltrata dall’attore all’assicurazione, era priva dei requisiti prescritti per legge. In effetti, nella richiesta di risarcimento, prodotta in atti, emergevano diverse omissioni; in particolare la stessa era carente sia dei dati relativi dell’attività del danneggiato, sia della dichiarazione ex art. 142, 2 co, D.Lgs. 209/05. Inoltre, non era possibile attribuire, a carico dell’assicuratore, l’obbligo di segnalare al danneggiato le incompletezze della propria missiva, sancito dall’art. 148, 5 co, del D.Lgs. suddetto, non sussistendone i presupposti. Tale norma va adottata solo ai casi in cui l’incompletezza è riferibile solo ad alcuni dati integrativi specifici, in un contesto conoscitivo già esaustivo, per come delineato dal danneggiato (Trib. Roma sentenza 15.07.2010).
In conclusione, atteso che le prescrizioni ex art. 148 D.Lgs. 209/2005 non sono state rispettate, e che tali omissioni sono giuridicamente rilevanti, il Tribunale adìto ha dichiarato improponibile la domanda proposta, compensando le spese di lite tra le parti.
(Nota di Maria Elena Bagnato)