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Guida in stato di ebbrezza - Reato commesso anteriormente alla L. n. 120 del 2010 - Sentenza di primo grado intervenuta dopo l’entrata in vigore della legge che applichi la pena previgente - Sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità - Condizioni.

(Cass. Pen., sez. IV, 02 dicembre 2014, n. 47906)

 
In tema di guida in stato di ebbrezza qualora il reato sia stato commesso sotto il vigore della precedente disciplina e la sentenza di primo grado sia emessa nella vigenza della legge n. 120 del 2010 ed infligga una pena determinandola con riferimento alla cornice edittale previgente, meno severa rispetto a quella attuale, la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità può essere disposta soltanto se, con l’appello, l’imputato abbia devoluto anche la questione relativa all’illegalità della pena principale e ciò in quanto il “novum” normativo, ove ritenuto più favorevole in concreto, va applicato nella sua integralità, non essendo consentita la combinazione di frammenti normativi delle due leggi succedutesi nel tempo. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la mera richiesta di sostituzione della pena principale con il lavoro sostitutivo, formulata dall’imputato con motivo aggiunto, non equivaleva ad impugnazione del punto concernente la determina one della pana base).
 

Martedì, 02 Dicembre 2014
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