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Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria - Applicazione di diritto a prescindere dall’accordo raggiunto tra le parti.

(Cass. Pen., Sez. II, n. 49461 del 09.12.2014)

Con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida).
 

Martedì, 09 Dicembre 2014
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