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Cintura - Esenzione - Appartenenti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte - Sussistenza - Fattispecie in tema di esclusione della responsabilità del datore di lavoro per le lesioni subite da conducente di furgone blindato.

(Cass. Civ., Sez. Lav., n. 899 del 17/01/2013)

L’art. 172, comma 8, lett. c), cod. strada, nell’esentare gli appartenenti a servizi di vigilanza privata, che effettuano scorte, dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, prevale sull’art. 2087 cod. civ. da cui può desumersi l’obbligo del datore di lavoro di far indossare quelle cinture ai suoi dipendenti, in quanto la prima è disposizione di ordine speciale, tesa a regolare una specifica attività lavorativa pericolosa, al fine di consentire una più pronta reazione nel caso di attacchi al mezzo vigilato.

Giovedì, 11 Giugno 2015
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