Tassa di circolazione - Riscossione - Relativo credito erariale - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Fondamento.
Il credito erariale per la riscossione della tassa automobilistica, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., in quanto, trattandosi di credito fiscale consolidatosi a seguito dell’omessa impugnazione degli atti impositivi, la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.