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Tassa di circolazione - Riscossione - Relativo credito erariale - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Fondamento.

(Cass. Civ., Sez. VI, n. 701 del 15.01.2014)

Il credito erariale per la riscossione della tassa automobilistica, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., in quanto, trattandosi di credito fiscale consolidatosi a seguito dell’omessa impugnazione degli atti impositivi, la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

Mercoledì, 15 Gennaio 2014
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