Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Violazione del codice della strada - Casi diversi da quelli indicati nell’art. 201, comma 1 bis, c.s. - Contestazione differita - Ammissibilità - Necessità di esplicitazione dei motivi - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi elencate dall’art. 201, comma 1 bis, del d.Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (come integrato dall’art. 36, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120), per le quali non è necessaria la contestazione immediata, né l’esplicitazione dei relativi motivi in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni, è necessario che, quando si procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all’accertamento. Ne deriva che solo per le ipotesi tipizzate nel citato comma 1 bis non può riconoscersi in sede giudiziaria alcun margine di apprezzamento circa l’eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata.