Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Persone trasportate - Trasportato proprietario del veicolo - Risarcimento a carico del proprio assicuratore - Spettanza - Fattispecie verificatasi nella vigenza dell’art. 4 L. n. 990/1969, anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n. 142/1992.
Sulla base del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”).