Area aperta alla circolazione - Sinistro verificatosi in parcheggio di proprietà privata - Sulla rampa di accesso ad un garage - Equiparazione ad area aperta al pubblico - Condizioni - Conseguenze - Applicabilità della disciplina normativa sull’assicurazione obbligatoria - Esperibilità dell’azione di regresso nei confronti dell’assicuratore del responsabile.
Ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile “ratione temporis”) l’azione diretta, spettante al danneggiato da un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, è ammessa anche per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su area (da equiparare alla strada di uso pubblico) che, ancorchè di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone ed alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni. Costituisce oggetto di apprezzamento di fatto - come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione - l’accertamento in ordine alla concreta accessibilità dell’area al pubblico, come sopra intesa. (Nella specie, è stata ritenuta correttamente motivata la decisione con cui il giudice di merito, in relazione ad un sinistro verificatosi nella rampa di accesso ad un garage, ha ritenuto la stessa - indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’area ai cui interno essa risultava collocata - un luogo in cui la circolazione non è consentita ad un numero indeterminato di persone, bensì limitata a coloro che debbono compiervi la manovra di ingresso o di uscita e che, in quanto titolari del diritto di ricoverarvi il veicolo, costituiscono un numero determinato di persone, venendo in considerazione “uti singuli” e non “uti cives”).