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Articoli 18/06/2015

Guida sotto l’effetto di alcool alla conduzione di una bicicletta

Dopo la sentenza in cui un anziano alla guida della propria bicicletta, viene sottoposto all’alcoltest, con risultato positivo, di conseguenza è scattata la sanzione prevista dall’attuale normativa stradale. Sicuramente questa tipologia d’infrazione rientra nella fattispecie di cui all’art. 186 del C.d.S..

Successivamente l’uomo propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in quanto la fattispecie prevista dall’art.186 non può essere applicata nel caso in cui non si guidi un veicolo a motore. Inoltre non può avvenire la sospensione della patente di guida, che non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è stata richiesta alcuna abilitazione.

Prima di addentrarci nella sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 17684, sez. 4 del 28/4/2015, che in questi giorni è molto dibattuta dai cittadini, è opportuno leggere l’articolo 50 del C.d.S., che parla dei “velocipedi”, specificando che sono veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

La cosa strana che alcuni hanno evidenziato è che l’uomo non si trovava alla guida di un veicolo a motore ma ciononostante è stato condannato dai giudici territoriali perchè colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett.b), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 per aver circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede, benché fosse in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,9 g/I.

È da sottolineare che l’attuale normativa stradale non differenzia a o senza veicoli motore.

Ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge in quanto la fattispecie prevista dall’art.186 C.d.S. non può essere applicata nel caso in cui non si guidi un veicolo a motore.

Il primo comma del citato articolo, così detta:”É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.

II ricorrente sosteneva che debba essere applicato alla sanzione penale il medesimo principio interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è stata richiesta alcuna abilitazione. La fattispecie concreta avrebbe potuto eventualmente essere sussunta, secondo il ricorrente, nell’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art.688 codice penale che così recita:”.Ubriachezza. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale. La pena è aumentata se l’ubriachezza è abituale”

Bena hanno fatto i Giudici al punto 1 esprimendosi che il ricorso è infondato.

In merito alla prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza, contestata alla guida di veicoli non motorizzati (velocipede), non è condivisibile, essendosi i giudici del merito correttamente allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nel 2002, quando si è precisato che Se è vero che la reazione dell’ordinamento giuridico, allorché’ si prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, svolge, talora, effettive funzioni cautelari, in quanto le misure rimediano nell’immediato ad uno stato di pericolo concreto – ad es., ritiro della patente a chi sia colto a guidare in stato di ebbrezza – è incontestabile che il ritiro della patente non potrebbe svolgere davvero alcuna funzione cautelare se la violazione, prevista e punita dall’articolo 186 C.d.S. fosse commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per i quali non sia richiesta la patente. In questi casi, l’agente che accerti la violazione e si preoccupi, come deve, che l’autore della violazione non circoli, in quel momento, con quel veicolo, potrà avvalersi, a fini cautelari, di altri ipotizzabili sussidi, ma non del ritiro della patente e ciò per la decisiva ragione che la privazione della patente non sarebbe affatto di nessun ostacolo, in futuro, alla circolazione con quel veicolo con il quale è stata commessa la violazione, non essendo previsto, per la guida dello stesso, il possesso della patente da ciò desumendosi chiaramente la pacifica rilevanza penale della condotta di guida in stato di ebbrezza qualora il mezzo di circolazione sia una bicicletta – indipendentemente dall’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma violata (Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039, in motivazione; Sez. 4, n. 2021 del 09/07/1997, Crasnich, Rv. 209287).

I Giudici hanno ribadito che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale

Pertanto il ricorso è stato rigettato con condanna al ricorrente del pagamento delle spese processuali.

 

di Girolamo Simonato
da motorioggi.it

Giovedì, 18 Giugno 2015
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