Lunedì 18 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 23/06/2015

Alcuni chiarimenti sul futuro della Polizia Provinciale alla luce dei recenti provvedimenti di legge

di Alessandro Bonucci*

Con il termine Polizia Provinciale si intende un corpo o servizio di polizia, ad ordinamento civile, incardinato nella relativa provincia di riferimento e inquadrato nel contesto normativo della polizia locale.
L'origine degli attuali corpi è riferibile a figure quali il guardiacaccia, il guardiapesca, la guardia campestre e boschiva e la guardia rurale che affondano le loro radici negli anni precedenti all'unità d'Italia.
Col R.D. 31 agosto 1907, n. 690 viene definita normativamente l'esistenza delle guardie dei comuni e delle province, successivamente, con il Regio Decreto del 5 giugno 1939 si definiscono i compiti e i poteri dei "guardiacaccia", alle dipendenze dei comitati provinciali della caccia.
Ma è con la più recente Legge 7 marzo 1986, n. 65, che viene introdotta la possibilità per le province di costituire corpi o servizi di polizia a livello provinciale; da questo momento cominciano a nascere i primi comandi di Polizia Provinciale.
A partire dai primi anni 90' vengono costituiti in quasi tutte le province italiane i corpi ed i servizi di polizia provinciale.
Tali strutture si occupano in via prevalente di:
• polizia giudiziaria;
• pubblica sicurezza;
• polizia ittico-venatoria;
• polizia ambientale;
• polizia lacuale fluviale,lagunare e navale;
• polizia zoofila e di protezione degli animali;

Attualmente il personale impiegato complessivamente in queste strutture ammonta a circa 2.500 persone.
Tutte queste attività hanno comportato la maturazione di una nuova consapevolezza nei confronti della Polizia provinciale da parte dei cittadini, che hanno iniziato a considerare il corpo un’istituzione a loro vicina, una vera e propria Polizia Ambientale di prossimità.

Nella sua attività la Polizia Provinciale ha proceduto all’accertamento di 3440 reati ambientali all’anno, alla contestazione di 27.531 sanzioni amministrative ( gestione rifiuti, tutela acque e del territorio, emissioni in atmosfera, salvaguardia del patrimonio faunistico e ittico), oltre che provvedere al coordinamento di 12.330 guardie volontarie delle associazioni ambientaliste, venatorie e delle associazioni degli agricoltori. (dati SOSE 2010 www.opencivitas.it ).

Questa attività che si e concretizzata attraverso oltre 100.000 controlli non si produrrebbe più qualora il personale e il patrimonio di esperienze e conoscenze in una materia peculiare come quella ambientale fossero disperse in enti o organizzazioni che nulla hanno a che vedere con dette funzioni.
Secondo il rapporto Ecomafie 2014 di Legambiente, nel 2013 i soli 30 Corpi di Polizia Provinciale (su circa 90) che hanno risposto al questionario hanno rilevato 1.964 illeciti penali, fatte le debite proporzioni e lecito supporre, in mancanza di dati aggiornati, che nel complesso gli illeciti penali rilevati nel 2013 dalle Polizie Provinciali siano circa 4.000/5.000, quindi circa 1/3 del totale.
Ripercorrendo le fasi normative che hanno portato alla situazione attuale ( Decreto Legge Enti Locali con trasferimento del personale senza le funzioni nella Polizia Municipale) si rileva come il Legislatore volesse razionalizzare le funzioni di polizia di tutela ambientale ( art. 7 c.1 lett. a) DDl Madia) ed in combinato con la Legge 56/2014 (cd Legge Delrio) le stesse, svolte a livello provinciale, dovessero essere “riordinate”, attraverso l’intervento  dello Stato che avrebbe dovuto farsene carico (vedi Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 11/09/2013) escludendole da interventi di messa in mobilità a favore della continuità amministrativa in attesa di definire per loro la giusta collocazione  (circolare n. 1 del 29 Gennaio 2015 Ministro per la Pubblica Amministrazione e da quello degli Affari Regionali).

Durante l’esame del provvedimento al Senato della Repubblica l’originario testo dell’articolo 7 è stato modificato da un criterio direttivo introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato che ne esclude “in ogni caso la confluenza presso le Forze di Polizia”, criterio che prevarica la funzione economico finanziaria della Commissione stessa entrando nel merito di scelte della Commissione Affari Costituzionali (fatto dal quale sono scaturite criticità all’interno della Commissione).

Il Governo si è impegnato comunque accettando l’ordine del giorno proposto al Senato della Repubblica con numero G7.102 del 29 Aprile 2015, tra l’altro, “a rafforzare le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare, anche valutando nel processo di riorganizzazione le possibili forme di coordinamento e progressiva integrazione con i corpi di Polizia Provinciale, favorendo per questa via una reale innovazione Istituzionale”.
La conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 02 Aprile 2015 nell’esprimere la propria posizione rispetto allo stato di attuazione della Legge 56/2014 ha sottolineato in riferimento ai corpi di Polizia Provinciale la necessità della copertura integrale della spesa da parte dello Stato suggerendo un ulteriore intervento normativo comunque volto a garantire le attività di controllo svolte ad oggi dalla Polizia Provinciale.


*Ufficiale Polizia Provinciale Firenze
In collaborazione con Aipa – Associazione Italiana Polizia Ambientale




Una scheda con la puntuale ricostruzione storica della normativa, a cura di Alessandro Bonucci ufficiale della Polizia Provinciale.  (ASAPS)
 

Martedì, 23 Giugno 2015
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK