Deposito (Contratto di) - Autoparcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ai sensi dell’art. 7, comma primo, lett. f), c.s. - Obbligo del gestore dell’area di custodire i veicoli su di essa parcheggiati - Esclusione - Condizioni - Conseguenze - Responsabilità del gestore di un parcheggio senza custodia per il furto del veicolo in sosta - Esclusione.
L’istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell’art. 7, primo comma, lett. f), del codice della strada, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore dell’area di custodire i veicoli su di esse parcheggiati, se l’avviso “parcheggio incustodito” sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.). Ne consegue che il gestore, concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia, non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.