Militari, salva la pensione privilegiata e l'equo indennizzo del Comparto Difesa
Per i dipendenti statali e gli altri pubblici funzionari civili non esistono ormai più gli istituti conosciuti sotto il nome del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. E' quanto ha previsto la Riforma Fornero del 2011 che ha attribuito da un lato la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all'Inail e, dall'altro, ha abrogato questi istituti.
L'equo indennizzo e la pensione privilegiata sono comunque rimasti in vigore nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
In particolare la pensione di privilegio spetta ai militari che riportino infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla Tab. A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (Dpr 915/78). Il diritto alla pensione di privilegio è imprescrittibile anche se la legge impone, a pena di decadenza, che gli interessati presentino domanda, durante il servizio o entro i cinque anni dal congedo o dal collocamento a riposo, per l’accertamento che l'infermità sia dipesa da causa di servizio (art. 169 d.P.R. 1092/73). Se l’invalidità sia derivata da parkinsonismo, il termine è decennale.
Sul punto si ricorda che la Consulta, con la recente sentenza 323/08, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169 del d.P.R. 1092/73 “nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”.
Per quanto riguarda l’equo indennizzo, si tratta di un beneficio economico di natura risarcitoria, una tantum, che viene corrisposto al dipendente che abbia perso la propria integrità fisica per causa di servizio ascrivibile ad una delle categorie della Tab. A e B annesse al d.P.R. 915/78. L'indennità può essere corrisposta a prescindere dall’eventuale contemporanea o successiva concessione della pensione privilegiata per la stessa infermità menomante. La domanda volta a conseguire il beneficio deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di notifica o di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio.
La Salvaguardia per i dipendenti civili. Anche se questi istituti sono stati aboliti dalla legge 214/2011 nei confronti dei dipendenti civili dello stato c'è una specifica salvaguardia. Se la malattia si manifesta o si evidenzia entro il 6 dicembre 2016 (6 dicembre 2021 se derivante da parkinsonismo) i lavoratori statali civili possono ancora beneficiare della normativa antecedente alla riforma Fornero.
La Circolare Inps 37/2012 ha infatti consentito ai lavoratori iscritti agli ex istituti di previdenza pubblica (come i dipendenti degli enti locali, i sanitari, gli insegnanti di asilo, gli ufficiali giudiziari) e agli iscritti alla Cassa statale, la possibilità di ricorrere all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata nei casi in cui non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione. E al riguardo tali termini sono: a) per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cinque anni dalla cessazione dal servizio; b) per gli iscritti alla CTPS, cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo.
Inoltre nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine.
La normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti anche con riferimento ai procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011 e nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.