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Incidente stradale: la Cassazione ha stabilito che la colpa dell’uno non giustifica l’altra parte

di Girolamo Simonato*

La Corte di Cassazione in data 26 giugno 2015 con la Sentenza n. 13216, ha stabilito che nell’incidente stradale, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non esonera la controparte nel fornire la prova liberatoria o la dimostrazione di aver tenuto un comportamento corretto e secondo la normativa stradale in vigore.

Dalla lettura della stessa, un fatto importante è da attribuire all’organo accertatore per la professionalità dimostrata nella rilevazione e segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Analizzando la sentenza, il primo punto della motivazione della decisione si fonda sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. comma 1 e 3 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nr. 5 c.p.c.).

Il citato art. 2054 del c.c. così afferma: Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.


Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli (1).

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 205, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2054, secondo comma, c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.

 

Art. 360. c.p.c. Sentenze impugnabili  e motivi di ricorso

 

Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La luce segnalata dal semaforo al momento dell’attraversamento dell’incrocio

Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione degli art. 2054 c.c. e artt. 141 e 142 C.d.S (art. 360 nr. 3 c.p.c.). Omessa , insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nr. 5 c.p.c.).»

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello ha falsamente applicato l’art. 142 C.d.S. laddove ha ritenuto sussistente un limite di velocità superiore a 50 Kmh perché si trattava di una strada a scorrimento veloce, omettendo di accertare se detto limite superiore fosse segnalato come previsto dalla legge.

Ritiene comunque il C. che la Corte d’appello ha del tutto omesso di applicare l’art. 141, comma 30, C.d.S. che impone al conducente di regolare la velocità nelle intersezioni e, in ogni caso, di regolarla avuto riguardo alle caratteristiche, alle condizioni della strada e del traffico e di ogni circostanza di qualsiasi altra natura. Se la Corte avesse correttamente applicato gli artt. 141 e 142 del suddetto codice non avrebbe che potuto rilevare la violazione degli stessi ed il concorso di colpa del L. nell’incidente.

Con il quarto motivo si denuncia «contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lo stato dell’impianto semaforico su via Appio Claudio al momento dell’attraversamento dell’incrocio da parte del C. (art. 360 nr. 5 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700 c.c. e115 e 116 c.p.c. in relazione al valore probatorio della missiva della STA (art. 360 n. 3 e 5).»

Nel rapporto dei vigili urbani questi ultimi affermano che al momento del loro intervento il semaforo era spento, ma tale intervento-è stato effettuato circa un’ora dopo il sinistro. Gli stessi vigili affermano comunque di non aver assistito al fatto e di essere arrivati quando le ambulanze avevano già trasportato i conducenti all’ospedale.

Sempre ad avviso del ricorrente la Corte d’appello ha inoltre ritenuto inattendibili le testimonianze di C. e R. ed ha travisato dette testimonianze.

Con il quinto motivo si denuncia «insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La dichiarazione testimoniale del C. (art. 360 nr. 5 c.p.c.).»

La parte interessante è che la Corte d’appello, con motivazione corretta, ha rilevato che dal rapporto dei vigili urbani e dalla dichiarazione resa dalla S.T.A., nonché dalla deposizione della teste Drisaldi, presente in loco e sentita immediatamente dai V. U. , emerge che il semaforo dell’attore era spento e che non era consentita la manovra di attraversamento, ma solo quella di svolta a destra. Vi è quindi la responsabilità dell’attore nella produzione dell’evento. Trattasi comunque di valutazioni di merito non censurabili in questa sede.

Questo induce a riflettere sull’importanza dei rapporti e accertamenti svolti sul luogo del sinistro e professionalmente riportati a verbale e forniti all’Autorità competente.

Con il sesto motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione degli art. 92 e 112 c.p.c. (art. 360 nr. 3 c.p.c.), illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del proprio assicuratore (art. 360 nr. 5 c.p.c.).»

In conclusione, devono essere accolti i motivi attinenti alla violazione dell’art. 2054, 2° comma, c.c. ed al vizio di motivazione sulla presunzione di concorso di colpa nei termini di cui in motivazione. Devono essere rigettati gli altri motivi, attinenti alla responsabilità del ricorrente nella produzione dell’evento. Va accolto il sesto motivo di ricorso e cassata senza rinvio l’impugnata sentenza, quanto alla statuizione sulle spese di primo grado in favore di Assitalia ed a carico del C. . Deve essere cassata l’impugnata sentenza in relazione ai restanti motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione tra l’appellante, M. ed A. L. e la Zurich Insurance.

Esistono giusti motivi per compensare per intero le spese processuali del grado di appello e del giudizio di cassazione tra Assitalia e le altre parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei Y termini di cui in motivazione, quanto ai primi 5 motivi di ricorso; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione tra l’appellante, M. ed A. L. e la Zurich Insurance Company. Accoglie il sesto motivo di ricorso e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di primo grado in favore di Assitalia. Compensa le spese del grado di appello e del giudizio di Cassazione tra Assitalia e le altre parti.

 

*Direttore di motorioggi.it

Venerdì, 03 Luglio 2015
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