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Autotrasporti: tariffa minima bocciata, decreto ingiuntivo revocato

(Tribunale, Reggio Emilia, sez. II civile, 19 giungo 2015, n. 763)

In seguito a quanto precisato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 4 settembre 2014 in materia di autotrasporto e del successivo intervento del legislatore (art. 1, co. 248, L. 190/2014) deve essere revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal trasportatore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 83 bis co. 9 del D.Lgs. 112/2008, a titolo di integrazione del prezzo spettante quale minimo tariffario.

Così ha precisato il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, con la decisione del 19 maggio 2015 n. 763 in una controversia che traeva origine da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un committente per il pagamento del saldo del prezzo relativo a dei trasporti effettuati.

In particolare si trattava del pagamento relativo alla differenza tra quanto corrisposto e quanto spettante ex art. 83 bis co. 9, D.Lgs. 112/2008 come minimo tariffario.

Avverso tale decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione sollevando eccezioni di legittimità costituzionale e contrarietà all’ordinamento comunitario della norma invocata in sede monitoria.

Nella decisione in commento il Giudice rileva che nel corso del processo è intervenuta la Corte di Giustizia in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario dell’articolo 83 bis co. 9, D.Lgs. 112/2008, norma, appunto, posta alla base della richiesta di ingiunzione opposta.

Rileva il giudice che anche la giurisprudenza di merito successiva alla sopra menzionata decisione della Corte di Giustizia di Lussemburgo si è pronunciata in tal senso (si veda al riguardo Trib. Ravenna 16 aprile 2015, Trib. Brescia 13 marzo 2015, Trib. Sassari 18 febbraio 2015, Trib. Salerno 12 novembre 2014, Trib. Mantova 2 ottobre 2014, Trib. Cagliari 11 settembre 2014;  Trib. Reggio Emilia, 17 marzo 2015).

Con la menzionata decisione la Corte di Giustizia ha rilevato che la determinazione dei costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno.

La normativa, secondo la Corte si limita a prendere in considerazione, in via generica, la tutela della sicurezza stradale, senza stabilire il nesso tra i costi minimi dell’esercizio ed il rafforzamento della sicurezza stradale.

Continua ancora la menzionata decisione precisando che ….  “la determinazione dei costi minimi d’esercizio” così come prevista dalla nostra normativa nazionale, “non può essere giustificata da un obiettivo legittimo” (punto 57).

Ancora da precisare è il fatto che anche il legislatore è intervenuto in tal senso; infatti con l’articolo 1, comma 248, L. 190/2014 è stato abrogato il comma in questione, insieme ai commi da 1 a 2 e da 6 ad 11, riscrivendo completamente l’articolo 83 bis con la sostituzione dei commi dal 4 al 4 sexies, con norma entrata in vigore in data 1 gennaio 2015.

Da ciò, secondo quanto precisato dal Tribunale di Reggio Emilia, ne consegue l’inapplicabilità, ratione temporis, alla controversia in oggetto; trattasi di norma che, in ogni caso, rimette all’autonomia negoziale l’individuazione del prezzo.

Anche la Corte Costituzionale (si veda la decisione n. 80/2015) ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice rimettente per un nuovo esame della norma in seguito a quanto previsto dalla Corte di Giustizia.

(Nota di Manuela Rinaldi)

 

 

Tribunale di Reggio Emilia

Sezione II Civile

Sentenza 19 maggio 2015, n. 763

N. R.G. 9334/2013

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9334/2013 promossa da:

X. TRASPORTI SPA (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell’avv. IORI VILLIAM e dell’avv. BOTTI ANNA (BTTNNA68C50F257C) VIA DEL TAGLIO N 22 41100 MODENA; RIGUZZI MAURIZIO (RGZMRZ49C22F257O) VIA TAGLIO, 22 41100 MODENA; elettivamente domiciliato in VIA FOGLIANI N. 2 42019 SCANDIANO presso il difensore avv. IORI VILLIAM

ATTORE

contro

COOPERATIVA EMA SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 09870870152), con il patrocinio dell’avv. TUDISCO PAMELA e dell’avv. AMATO OMAR (MTAMRO75P21F205S) VIALE TUNISIA 38 20124 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA DEL CHIONSO N12 42100 REGGIO NELL’EMILIA presso il difensore avv. TUDISCO PAMELA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale udienza del 26/2/2015.


FATTO

La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto dal trasportatore Cooperativa Ema nei confronti del committente X. per il pagamento del saldo del prezzo relativo a trasporti effettuati, ed in particolare per il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto spettante ai sensi dell’articolo 83 bis comma 9 D.Lgs. n. 112/2008 come minimo tariffario.

Avverso l’ingiunzione ha proposto la presente opposizione X., sollevando eccezioni di legittimità costituzionale e di contrarietà all’ordinamento comunitario della norma invocata in sede monitoria, e comunque resistendo nel merito.

Costituendosi in giudizio, Cooperativa Ema ha domandato il rigetto dell’opposizione.

Nel corso della controversia, la causa è stata dichiarata interrotta per il fallimento della convenuta, e poi riassunta da X. nei confronti del Fallimento Cooperativa Ema.

A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia 4/9/2014, il Giudice, rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rigettate tutte le richieste probatorie, ha ritenuto la causa matura per la decisione fissando udienza di precisazione di conclusioni.

La causa è stata così trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, poi illustrate con il deposito delle memorie conclusive ex articolo 190 c.p.c.

DIRITTO

a) Come esposto in parte narrativa, nel corso del processo è intervenuta una pronuncia della Corte di Giustizia in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario dell’articolo 83 bis comma 9 D.Lgs. n. 112/2008, norma posta alla base della richiesta di ingiunzione qui opposta (cfr. Corte Giustizia, Quinta Sezione, cause riunite da C-184/2013 a C-187/2013, C-194/2013, C-195/2013 e C-208/2013).

Con tale pronuncia, la Corte di Giustizia, all’esito di un articolato giudizio, ha ritenuto che “la determinazione dei costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno” (punto 45)”.

Invero, pur se l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di tutelare la sicurezza stradale è certamente un “obiettivo legittimo”, tuttavia “la determinazione dei costi minimi d’esercizio non risulta idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento” (punto 51).

Va infatti rimarcato che “i provvedimenti in esame vanno al di là del necessario”, poiché “da un lato, non permettono al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza” (punto 55); dall’altro lato, “esistono moltissime norme…riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive” la cui osservanza “può garantire effettivamente un livello di sicurezza stradale adeguato” (paragrafo 56).

Pertanto, “la determinazione dei costi minimi d’esercizio” così come prevista dalla nostra normativa nazionale, “non può essere giustificata da un obiettivo legittimo” (punto 57).

Alla luce di tali considerazioni, il dispositivo con il quale la Corte di Giustizia definisce la questione relativa alla pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tar Lazio ed attinente ai costi minimi previsti per il contratto di trasporto dall’articolo 83 bis (cfr. punti 13, 16, 39 e 50 della sentenza), è il seguente: “l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4 paragrafo 3 TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio…”.

b) In ragione di tutto quanto sopra, non pare a questo Giudice revocabile in dubbio come l’articolo 83 bis comma 9 D.Lgs. n. 112/2008, norma indicante i minimi tariffari nel contratto di trasporto ed in base alla quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, debba ritenersi in contrasto con l’ordinamento comunitario.

A tali conclusioni, peraltro, è giunta anche la giurisprudenza di merito che si è pronunciata dopo l’intervento della Corte di Giustizia di Lussemburgo (cfr. Trib. Ravenna 16/4/2015, Trib. Brescia 13/3/2015, Trib. Sassari 18/2/2015, Trib. Salerno 12/11/2014, Trib. Mantova 2/10/2014, Trib. Cagliari 11/9/2014), e questo stesso Tribunale (cfr. Trib. Reggio Emilia, est. Marini, sentenza 17/3/2015).

Di tale inevitabile approdo ermeneutico ha poi preso atto anche il legislatore nazionale, che con l’art. 1 comma 248 L. n. 190/2014 ha abrogato il comma in parola, unitamente ai commi da 1 a 2 e da 6 ad 11, ed ha completamente riscritto l’articolo 83 bis sostituendo i commi dal 4 al 4 sexies, con norma entrata in vigore il 1/1/2015 e quindi inapplicabile ratione temporis alla controversia, e norma comunque che rimette all’autonomia negoziale l’individuazione del prezzo.

E la stessa Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 80/2015, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice rimettente per un nuovo esame della norma a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia.

Discende che in base ai pacifici princìpi generali in materia, questo giudice deve disapplicare la norma nazionale per il periodo antecedente alla sua espressa abrogazione, in quanto contrastante con il diritto comunitario e non può applicare la norma introdotta successivamente, in quanto ratione temporis non vigente. Pertanto, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto ottenuto sulla base di una norma contraria all’ordinamento comunitario.

All’evidenza, tutti gli altri profili di merito e di legittimità costituzionale della norma, sollevati dalla difesa dell’opponente, devono ritenersi assorbiti.

c) Nonostante la soccombenza dell’opposto ed originario ricorrente, i motivi che, ex articolo 92 comma 2 ratione temporis vigente, giustificano la totale compensazione tra le parti delle spese di lite, vanno avvisati nel fatto che solo in corso di causa la norma in base alla quale la domanda monitoria era stata azionata, è stata dichiarata contraria all’ordinamento comunitario.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- revoca il decreto ingiuntivo n. 3747/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 11/10/2013;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio

Reggio Emilia, 20/5/2015


da Altalex


Una sentenza che mette in discussione il sistema delle tariffe minime. (ASAPS)

Mercoledì, 08 Luglio 2015
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