Messa alla prova: il nuovo regolamento
Con il decreto del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88, è stato approvato il Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) con cui si amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità.
La nozione di lavoro di pubblica utilità, da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiorenni, è data dall'art. 1 del Regolamento, secondo il quale l'istituto consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo in considerazione anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, che operino in Italia.
La prestazione, la cui durata giornaliera non può essere superiore alle otto ore, si svolge con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e salute dell'imputato.
L'attività si svolge secondo quanto stabilito con le Convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di questi, dal Presidente del Tribunale, pubblicate sul sito del Ministero della giustizia e raggruppate per distretto di Corte d'Appello (art. 5), che regolano gli aspetti organizzativi inerenti gli accertamenti sulla regolarità della prestazione non retribuita, nelle quali sono specificate le mansioni che i destinatari dovranno svolgere nell'ambito delle seguenti tipologie di attività (art. 2):
a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di soggetti alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, anziani, malati, minori e stranieri;
b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riferimento alle aree protette, comprese le attività connesse al randagismo degli animali;
d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie e pinacoteche;
e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, compresi gli ospedali e le case di cura, o di beni del patrimonio pubblico, compresi i giardini, ville e parchi, esclusi gli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
f) prestazioni di lavoro attinenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
Le stesse Convenzioni, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto le strutture necessarie all'espletamento delle attività e a curare che le medesime siano prestate conformemente al programma al quale l'imputato è sottoposto.
Il lavoro di pubblica utilità inizia il giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere l'attività di cui sopra, e si conclude nel termine fissato dal giudice, ex art. 464-quinquies c.p.p. La presenza del soggetto sottoposto alla misura è documentata all'interno di un apposito registro o attraverso mezzi di rilevazione elettronica.
Il regolamento disciplina anche i casi di impedimento allo svolgimento della prestazione: in particolare, si prevede che in caso di impedimento alla prestazione dell'opera il soggetto ne debba dare tempestivo avviso all'ente ospitante, accompagnato da documentazione che giustifichi l'impedimento. Se l'impedimento deriva da malattia o infortunio deve essere documentato mediante un certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. Come ovvio, la prestazione non eseguita a causa di impedimento dovrà essere effettuata in un tempo diverso, nel termine stabilito dal giudice.
L'impedimento alla prestazione può derivare anche da una temporanea impossibilità dell'ente ospitante. In questo caso l'impedimento deve essere comunicato dall'ente all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
L'attività in nessun caso può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
(Nota di Simone Marani)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, che prevede che il Ministro della giustizia adotti un regolamento per disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale;
Visto l'articolo 168-bis, terzo comma, codice penale che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 9 ottobre 2014;
Art. 1
Art. 2
2. La prestazione di lavoro di pubblica utilita' durante la messa alla prova puo' essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio puo' favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e i tribunali.
4. Nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilita' possono essere adibiti presso gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad una o piu' delle seguenti tipologie di attivita':
a. prestazioni di lavoro per finalita' sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
b. prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita' naturali;
c. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attivita' connesse al randagismo degli animali;
d. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalita' del soggetto.
2. Gli enti garantiscono la conformita' delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresi', il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrita' fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. In nessun caso l'attivita' puo' svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignita' della persona.
4. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' riguardo alla responsabilita' civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilita' sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l'attivita' gratuita a favore della collettivita'. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.
5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attivita' secondo le modalita' concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale. La presenza e' documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica.
7. L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilita' dipendente dalla temporanea impossibilita' dell'ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sara' comunicato, anche per le vie brevi, dall'ente all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Il recupero dell'orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8.
Art. 4
2. L'ente ospitante, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili al funzionario incaricato tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.
3. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia piu' convenzionato o abbia cessato la propria attivita' durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l'ufficio di esecuzione penale esterna, appena ne riceve notizia, ne da' immediata comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso ente per la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il giudice decide ai sensi dell'articolo 464-quinquies, comma 3, del codice di procedura penale.
Art. 6
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.