Revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, ora è operativa
Con il d.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) all’art. 111 era stata disciplinata la revisione della macchine agricole.
Dal 01 gennaio 1993 il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.
Questo era ed è il dettato del primo comma.
La cosa più gradevole è che il previsto decreto ministeriale per disciplinare l’obbligo della revisione delle macchine agricole, che sarebbe dovuta avvenire con cadenze non inferiori a 5 anni, come previsto dall’ art. 295. Regolamento di Attuazione Revisione delle macchine agricole in circolazione, che disponeva: Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.
I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo...