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Corte di Cassazione 13/07/2015

INCIDENTI CON ANIMALI SELVATICI: LA REGIONE NON E' RESPONSABILE SE HA FINANZIATO L'ENTE DELEGATO PER LE SOMME OCCORRENTI AD APPORRE LA SEGNALETICA DI PERICOLO

(ASAPS) - Un automobilista avellinese investe un cinghiale e ne esce con l'auto distrutta. Lungo la provinciale, attraversata all'improvviso dall'animale selvatico, mancava la segnaletica di pericolo. Il conducente quindi fa causa davanti al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento dei danni: a dover rispondere, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere la Regione Campania, competente per materia ai sensi della Legge Regionale nr. 8 del 1996. La tesi fu accolta con una condanna ad un risarcimento di €. 2.100 a carico dell'Ente. Anche se non si trattava di una somma così stratosferica la Regione decise di fare ricorso al Tribunale di Ariano Irpino, non tanto per i soldi, quanto per affermare il diverso principio dell'attribuzione di responsabilità dell'ente delegato, cioè della Provincia. Il Tribunale, accogliendo il ricorso aveva ribaltato la prima decisione, girando così l'onere del risarcimento alla Provincia.
 
La parola finale è stata ora pronunciata dalla VI Sezione della Cassazione Civile, con la sentenza 23 giugno 2015, n. 12944.
 
La Corte, confermando la sentenza d'appello ha affermato che la responsabilità non poteva essere attribuita alla Regione, non tanto perché la funzione di controllo della fauna selvatica era stata delegata per legge alla Provincia, ma soprattutto perché quest'ultimo ente aveva ricevuto idonei finanziamenti per apporre quella segnaletica di pericolo che invece era mancante.
 
(ASAPS – UFF. STUDI)

 

LA SENTENZA
 
 
CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI
ORDINANZA 23 GIUGNO 2015, n. 12944

 

E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
 
"1.- Con sentenza 11 marzo 2013 n. 134 il Tribunale di Ariano Irpino, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace, ha attribuito alla Provincia di Avellino la responsabilità del sinistro stradale occorso il (OMISSIS) sulla strada provinciale (OMISSIS), in direzione (OMISSIS), incidente provocato da un cinghiale che ha improvvisamente attraversato la strada percorsa dall'automobile condotta da R.F..
 
Ha pertanto condannato la Provincia al risarcimento dei danni nella stessa misura che il GdP aveva posto a carico della Regione Campania (Euro 2.100,00).
 
La Provincia propone ricorso per cassazione.
 
Le intimate, Regione Campania e R.F., non hanno depositato difese.
 
2- Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 261, art. 19 - T.U. sugli enti locali; della L. 11 febbraio 1992, n. 157 e della L.R. Campania n. 8 del 1996, sul rilievo che la citata normativa attribuisce la responsabilità per gli incidenti causati dalla fauna selvatica alle Regioni, salvo che nei casi in cui siano stati delegati alle province i poteri di amministrazione del territorio, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di gestirne i rischi, ed altresì con il trasferimento dei fondi necessari allo scopo. Soggiunge che ad essa Provincia sono state delegate esclusivamente funzioni di protezione della fauna nella regolamentazione della caccia.
 
3.- Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto svolge generiche ed astratte argomentazioni sulla ripartizione di funzioni e di responsabilità fra Regione e province, senza rispondere agli argomenti su cui si basa la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale ha motivato la sua decisione in base al rilievo che l'incidente i è verificato su strada di proprietà della Provincia; che l'ente proprietario ha colposamente omesso di apporre qualunque segnaletica di avvertimento della presenza in luogo di fauna selvatica, e che fin dal suo primo atto difensivo
davanti al giudice di pace la Regione ha depositato la deliberazione ed il decreto con cui - nel 2006 e nel 2007 - ha liquidato in favore delle amministrazioni provinciali delegate una somma per consentire l'adozione di apposite protezioni o segnalazioni nei siti a rischio.
 
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che la responsabilità per i danni arrecati dalla fauna selvatica non può essere desunta dalla competenza meramente normativa, attribuita alle Regioni dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ma va addebitata agli enti a cui spettino le relative competenze amministrative e gestionali ad adottare le misure ritenute di volta in volta idonee a prevenire i rischi di danni (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 8 gennaio 2010 n. 80; Idem, 10 ottobre 2014 n. 21395, fra le tante).
 
La sentenza impugnata si è uniformata a questi principi.
 
4.- Propongo che il ricorso sia respinto con ordinanza in camera di consiglio". - La relazione è stata comunicata ai difensori delle parti.
 
  *   La ricorrente ha depositato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive svolte nella memoria non valgono a disattendere.
 
La ricorrente non ha potuto dimostrare l'erroneità della motivazione con cui la Corte di appello ha ravvisato la responsabilità della Provincia, riportata nel p. 3 della relazione e fondata sul fatto che l'incidente si è verificato su strada di proprietà della Provincia;
 
che l'ente proprietario ha colposamente omesso di apporre la segnaletica di avvertimento della presenza in luogo di fauna selvatica, e che la Regione, fin dal suo primo atto difensivo davanti al giudice di pace, ha depositato la deliberazione ed il decreto con cui - nel 2006 e nel 2007 - ha liquidato
in favore delle amministrazioni provinciali delegate una somma per consentire l'adozione di apposite protezioni o segnalazioni nei siti a rischio.
 
Da tali accertamenti risulta che nella specie le funzioni di controllo e di gestione della fauna selvatica sono state delegate dalla Regione alla Provincia, alla quale è quindi imputabile la responsabilità per i danni.
 
La giurisprudenza citata in contrario dalla ricorrente non è in termini, riferendosi a casi e problemi peculiari, estranei a quelli enunciati da questa Corte, secondo cui: "La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata attente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. 157/1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri digestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente. In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., peri suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere fattività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni" (Cass. civ. Sez. 3, 8 gennaio 2010 n. 80; Cass. civ. Sez. 3, 6 dicembre 2011 n. 26197, che richiama la necessità di accertare caso per caso se l'ente investito della gestione della fauna selvatica sia stato posto in condizione di adempiere ai compiti affidatigli; Cass. civ. 10 ottobre 2014 n. 21395, ed altre).
 
La Corte di appello ha per l'appunto ravvisato gli estremi della delega di funzioni dalla Regione Campania alla Provincia di Avellino e la somministrazione alla stessa dei mezzi economici per farvi fronte.
 
Il ricorso deve essere respinto.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

 

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 17 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2015


Sempre più frequenti gli incidenti con investimento di animali. (ASAPS)

Lunedì, 13 Luglio 2015
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