Giovedì 26 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinario – Art. 23 c.s. - Divieto di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione - Violazione - Sanzione pecuniaria ed accessoria della rimozione della pubblicità abusiva - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

(Cass. Civ., Sez. Un., 23 giugno 2010, n. 15170)

In caso di violazione del divieto, previsto dall’art. 23 cod. strada, di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade in assenza di autorizzazione, l’opposizione avverso il provvedimento di irrogazione sia della sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione della pubblicità abusiva, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché in entrambi i casi la P.A. non esercita alcun potere autoritativo ma si limita all’applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge.

 

Mercoledì, 23 Giugno 2010
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK