Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinario – Art. 23 c.s. - Divieto di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione - Violazione - Sanzione pecuniaria ed accessoria della rimozione della pubblicità abusiva - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
In caso di violazione del divieto, previsto dall’art. 23 cod. strada, di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade in assenza di autorizzazione, l’opposizione avverso il provvedimento di irrogazione sia della sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione della pubblicità abusiva, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché in entrambi i casi la P.A. non esercita alcun potere autoritativo ma si limita all’applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge.