Martedì 02 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi 17/07/2015

La guida dei veicoli delle amministrazioni dello Stato da parte di operatori privi della patente "militare" o di servizio,
non prevede sanzioni amministrative pecuniarie
Il parere del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'interno

Foto di repertorio dalla rete

(ASAPS) Avevamo ricevuto da più soci quesiti riferiti alla possibilità di applicare sanzioni amministrative ai conducenti di veicoli delle amministrazioni civili e militari dello Stato (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, C.R.I., ecc.), richiesta ai sensi dell'art. 138 del C.d.S., nonché per la mancanza della patente di servizio, richiesta ai sensi dell'art. 139 del C.d.S., come per gli appartenenti alle Polizie Municipali.
Data la delicatezza dell'argomento, l'Asaps non ha voluto fornire pareri attraverso i suoi collaboratori che rispondono ai quesiti, per non creare possibili orientamenti che potessero rivelarsi contrari all'indirizzo che avrebbe potuto fornire il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'interno, dicastero che, per effetto dell'articolo 11, comma 3, ha il coordinamento dei servizi di polizia stradale, da chiunque svolti.

Per questo motivo, al citato organo incardinato nel Dipartimento della P.S., sono stati inoltrati due singoli quesiti, il primo riguardante le sanzioni applicabili per la mancanza della patente, alla guida di veicoli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato per i quali, ai sensi dell'art. 138 del C.d.S. occorreva aver conseguito  una specifica patente di guida rilasciata dalla propria amministrazioni di appartenenza e il secondo riguardante la mancanza della patente di servizio, alla guida dei veicoli appartenenti alle amministrazioni locali destinati ai servizio di polizia stradale, rilasciata dal Prefetto su richiesta del Comando di appartenenza, ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 139 del C.d.S.

Su questi due temi, che tanti dubbi hanno ingenerato negli operatori di polizia e che con più domande si sono rivolti al nostro sodalizio, il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'interno, con il parere n. 300/A/5181/15/105/26 del 15 luglio u.s.,  che pubblichiamo, ha dissipato ogni possibile dubbio in proposito, chiarendo che, in entrambi i casi, non sono applicabili sanzioni amministrative, fatte salve le sanzioni disciplinari che la singola amministrazione di appartenenza potrà applicare.

Ha chiarito, altresì, che per i veicoli delle amministrazioni locali destinati ai servizio di polizia stradale, il possesso della sola patente civile, in luogo della patente di servizio, non impedisce che gli stessi possano essere guidati senza incorrere in alcuna sanzione amministrativa.
Ha concluso sottolineando che - fatti i salvi i casi in cui il comportamento non sia punibile perché si è commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa (art. 4, legge n.689/1981) - il conducente alla guida di un veicolo che richiede il possesso di una patente militare o di servizio, risponde comunque delle eventuali violazioni commesse. (ASAPS)
 
 
> Leggi il testo integrale del parere ministeriale

 

Venerdì, 17 Luglio 2015
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK