Luce semaforica gialla non è un dato indicato nel codice della stra
Con la Sentenza della Cassazione Civile Sez. VI n. 14914 del 16/07/2015, è stato ribadito nuovamente l’importanza della diligenza da parte del conducente nell’approssimarsi ad un impianto semaforico. Infatti, egli deve mantenere una condotta di guida che “pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio”.
Analizziamo questa sentenza allargandoci ad altri provvedimenti giurisprudenziali emessi per la medesima natura, questo al fine di dare una giusta visione all’utente della strada.
Nella sentenza citata si legge che il tribunale ha statuito che la giurisprudenza di legittimità, citata dall'appellata, si è in effetti espressa sul punto ritenendo del tutto congruo il tempo di 4 secondi di durata della luce gialla, essendo onere dell'utente moderare la velocità in prossimità di un semaforo per l'eventualità, del tutto prevedibile, che scatti la luce gialla, soluzione ritenuta del tutto teorica mentre apparivano più convincenti le numerose decisioni dei Giudici di Pace che, dopo appropriate ctu, sono pervenute a stimare in non meno di 6 secondi, il tempo minimo del giallo.
Nella fase dibattimentale il ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione per avere la sentenza completamente omesso di spiegare i motivi per cui ha inteso discostarsi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito e dall'interpretazione della prassi amministrativa sulla scorta di imprecisate sentenze di G.d.P. e ctu.
Si pone il problema se la statuizione del giudice di merito abbia dato luogo ad un accertamento in fatto sulla scorta delle richiamate decisioni a seguito di ctu o si sia posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
Il riferimento al tempo psicotecnico per arrestare il veicolo al momento dell'accensione della luce gialla vale in relazione alla velocità del veicolo e non contravviene alla regola che in prossimità di un semaforo e/o di un qualsiasi incrocio bisogna moderare la velocità in base alle normali regole di comune prudenza.
Non si ignora che l'orientamento di questo Supremo Collegio è costante in ordine alla individuazione dei tempi di durata della luce gialla ed è stato recentemente confermato con la riaffermazione del principio che la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.07.2007, la quale disciplinava i tempi della durata del giallo ai semafori.
In essa si leggeva che ai sensi dell'art. 41, comma 10 del nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 285 del 1992) non indica una durata minima del periodo d'accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale.
Durante tale periodo, i veicoli non devono oltrepassare la linea d'arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza.
Le norme tecniche al riguardo vengono invece dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca.
In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal C.N.R. il 10 settembre 2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4, "Determinazione dei tempi di giallo”, indica durate di 3, 4 e 5 s per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.
Ciò non esclude che in fase di progettazione dell'impianto semaforico, in dipendenza delle dimensioni dell'intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, ferma restando la durata minima di 3 s, possano essere adottate durate diverse.
Si rammenta, inoltre, che la fasatura dell’impianto semaforico, effettuata a cura dell’Ente proprietario della strada sulla scorta della geometria dell'intersezione e delle caratteristiche di traffico, è del tutto indipendente da quella dei dispositivi di rilevamento delle connesse infrazioni; tali apparecchiature, infatti, sono attivate dallo scatto del rosso, non sono condizionate dalla durata del giallo e non possono in alcun modo influire sul funzionamento dell’impianto semaforico.
Per quanto riguarda l'apparecchiatura in oggetto, i fotogrammi esibiti riportano chiaramente località, data ed ora dell'infrazione, ed è indicato l'orario di inizio della fase di rosso, come prescritto dal decreto dirigenziale di approvazione n. 3458 del 15 dicembre 2005.
Dall'esame dei fotogrammi, che ritraggono l'autovettura prima e dopo il superamento della striscia d'arresto con il semaforo proiettante luce rossa, si evince chiaramente la violazione contestata.
Ritornando alla sentenza di luglio, essa afferma che di regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve senz'altro ritenersi congruo, questo lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 18740 del 01/09/2014 che così riportava in alcuni sui passaggi.
In tema di violazioni del codice della strada, la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16 luglio 2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve senz'altro ritenersi congruo.
Con sentenza n. 473 del 16.08.2012 il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice d'appello e in riforma della sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace dello stesso centro, accoglieva l'opposizione proposta da K.D. contro il verbale di accertamento della polizia municipale del comune di Montevecchia, in relazione all'infrazione agli artt. 41, comma 11 e 146, comma 3 codice della strada, per aver proseguito la marcia del veicolo nonostante il segnale semaforico proiettasse la luce rossa. A sostegno della decisione, la circostanza che, sebbene per pochi centesimi di secondo, la luce gialla del semaforo (come era risultato dai fotogrammi prodotti) aveva avuto una durata inferiore a quattro secondi, durata ritenuta generalmente da adottare su strade urbane in base alla nota del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.07.2007.
La cosa più interessante sono le motivazioni della decisione, in primo luogo la denuncia della violazione e della falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.,: “(Forma dell'appello) L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.”
In relazione all'art. 360, Sentenze impugnabili e motivi di ricorso n. 3 c.p.c., : “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;”
Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli arti. 41, comma 11: “Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni”, e 146, comma 3 C.d.S. : “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646” , in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., in quanto, avendo la stessa appellante ammesso di aver oltrepassato la linea d'arresto quando la luce rossa del semaforo era scattata da 190 millesimi di secondo, è irrilevante la durata della proiezione della luce gialla del semaforo.
Il terzo mezzo espone la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., : “Pronuncia secondo diritto) Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile” per aver il Tribunale posto a base della decisione non una norma giuridica ma una nota ministeriale, ossia la n. 67906 del 16.7.2007, che non costituisce, come ammesso dallo stesso giudice di secondo grado, una fonte di diritto.
Il quarto motivo lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Pur applicando la predetta risoluzione ministeriale, il giudice di secondo grado non ha considerato che in questa si ritiene in ogni caso minima inderogabile una durata della luce gialla di tre secondi, che è appunto la durata calcolata per la velocità massima di 50 kmh.
Anche il quinto motivo allega l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.,: “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.” ma sotto altro aspetto. Si sostiene, infatti, che dai fotogrammi prodotti si evincerebbe che dal momento dell'accensione della luce gialla a quello in cui l'auto ha oltrepassato la linea d'arresto sarebbero decorsi 4 secondi e 206 millesimi, il che vizia l'adeguatezza del giudizio di fatto operato dal giudice di merito.
Altro motivo denuncia la violazione dell'art. 141, comma 3 C.d.S., che impone di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni, norma che il giudice di secondo grado non ha preso in considerazione.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte, vale anche in relazione ai motivi di appello
La Corte, ha già avuto modo di osservare (sentenza n. 14519/12, non massimata), in relazione ai tempi di permanenza dell' illuminazione semaforica gialla, che l'automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi dell'esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile. Infatti, la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 deI 16.07.2007, nell'accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi.
A tale indirizzo la Corte ritiene di dare continuità, in considerazione del fatto che tre secondi costituiscono, in base allo studio prenormativo del C.N.R. pubblicato il 10.09.2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h. Con la conseguenza che una durata superiore deve senz'altro ritenersi congrua.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Lecco, in persona di un diverso giudicante, che nel decidere il merito si atterrà al su esteso principio di diritto, provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio di cassazione.
A corollario di questa mi sono soffermato alla Sentenza n. 27348 del 23 dicembre 2014 Corte di cassazione sez. II civile, che trattava sempre un’infrazione simile, nel caso di specie, si trattava di un attraversamento con luce semaforica rossa, apparecchiatura T-Red, durata della luce gialla ai sensi dell’art. 41 C.d.S.
Nella stessa si legge che la durata della luce semaforica gialla non è un dato indicato nel codice della strada. L’art 41 C.d.S stabilisce al comma 2 che la luce semaforica gialla costituisce un segnale di preavviso di arresto, e al comma 10 si prevede che i veicoli, durante il periodo di accensione della luce gialla, non possono oltrepassare la striscia di arresto né l’area di intersezione, al pari di quanto disposto nel caso di luce semaforica rossa. Ma il secondo capoverso del comma 10 estrinseca anche un derivato del principio generale della circolazione stradale di cui all’art 140, ossia quello di adeguare il comportamento su strada in base alle circostanze del caso concreto avendo come obiettivo la salvaguardia della sicurezza stradale. Pertanto, continua il comma 10 dell’art 41 C.d.S, se al momento dell’accensione della luce gialla i veicoli si trovino così prossimi alla linea di arresto tanto da non poter più arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza, devono procedere sollecitamente a sgombrare l’area di intersezione.
Sull’adeguatezza della durata della luce gialla a consentire tali manovre in condizioni di sicurezza è intervenuta la Cassazione con la presente sentenza, che richiamandosi anche ad una precedente pronuncia (Cass. 1/9/2014 n. 18470) stabilisce che il tempo di permanenza della luce semaforica gialla deve avere una durata superiore ai 3 secondi e che tale lasso temporale è da ritenersi congruo (Cass. 1/9/2014 n. 18470) sulla base di quanto indicato dalla risoluzione del Ministero dei Trasporti n.67906 del 16.7.2007 e di uno studio del C.N.R. pubblicato il 10/09/2001 in cui si stabilisce che 3 secondi costituiscono il tempo di arresto di un veicolo che procede ad una velocità non superiore ai 5O Km/h. Nel caso di specie la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi e pertanto la sanzione è da ritenersi legittima.
L’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce l’omessa motivazione sulla contestazione relativa alla durata (che la ricorrente assume essere di 3,365 secondi) della luce semaforica gialla e sulla sua sufficienza a consentire l’attraversamento dell’incrocio in condizioni di sicurezza come prescritto dall’art. 41 comma 10 del C.d.S.; la stessa ricorrente segnala una circolare ministeriale che indica come consentita una durata variabile dai 3 ai 5 secondi.
Pertanto la durata più o meno lunga della luce semaforica gialla (non essendo prevista una durata minima) non può assumere rilevanza alcuna. Va aggiunto che questa Corte, in relazione ai tempi di permanenza della luce semaforica gialla, ha affermato che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile (Cass. 14/8/2012 n. 14519).
Successivamente questa Corte è nuovamente intervenuta sui tempi di permanenza della luce semaforica gialla e ha ritenuto che una durata superiore ai 3 secondi deve senz’altro ritenersi congrua (Cass. 1/9/2014 n. 18470) sulla base delle seguenti considerazioni:
la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.07.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi;
tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R. pubblicato il 10/9/2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h.
Siccome la stessa ricorrente dà atto nel suo ricorso che la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi (secondo il Comune controricorrente era addirittura superiore ai 4 secondi relativamente a tre infrazioni) e siccome non sono addotti elementi fattuali idonei ad escludere questa presunzione di congruità, il fatto sul quale è denunciata l’omessa motivazione risulta del tutto irrilevante (la congruità del tempo di accensione della luce gialla).
Non sussistendo la possibilità di ricorrere in cassazione per un vizio di motivazione su un fatto irrilevante, il ricorso anche sotto questo concorrente profilo deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
Nel concludere è opportuno riportare la decisone della sentenza di questo mese che così sentenziava: ”Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorchè segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell'incrocio.
L'osservanza di questa condotta è applicazione del più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (artt. 140,141,145 C.d.S) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza ( Cass. 21.7.2006 n. 16768).
Questi criteri, richiamati ed applicati in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo verde, valgono a fortiori nella ipotesi di luce gialla.“
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato per quanto attiene alla tempistica della luce gialla.
*Direttore motorioggi.it
Alcuni utili chiarimenti per risolvere “il giallo del giallo...” (ASAPS)