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Corsa in moto dopo che i carabinieri gli hanno intimato l’alt: non sfugge comunque alla pena

La Corte d’appello di Napoli condannava un imputato per resistenza a pubblico ufficiale (reato previsto dall'articolo 337 del codice penale). L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo di non essersi avveduto dell’alt intimatogli dai carabinieri. I giudici, a suo avviso, non avrebbero tenuto conto delle circostanze di tempo (limitato arco temporale) e di luogo (elevato traffico veicolare) in cui era avvenuta l’azione di fuga.

La Cassazione (sentenza 25265/15) richiama la ricostruzione operata dai giudici di merito: l'uomo, che stava guidando una moto di grossa cilindrata in maniera spericolata e violando le prescrizioni del codice della strada non si era fermato all’alt intimatogli dai carabinieri, con l’apposito strumento di ordinanza, ma aveva proseguito la corsa a forte velocità. I carabinieri erano quindi stati costretti ad un inseguimento pericoloso con l’auto di servizio, «mettendo a repentaglio, in un orario di punta per il traffico elevato, la propria e l’altrui incolumità per le vie del centro abitato».

I giudici di legittimità ricordano che, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all’atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo. Di conseguenza, risponde di questo reato il soggetto che, guidando un veicolo, invece di fermarsi all’alt intimatogli dalle forze dell’ordine, si dia alla fuga ad altissima velocità e, per vanificare l’inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it


Risponde di questo reato il soggetto che, guidando un veicolo, invece di fermarsi all’alt intimatogli dalle forze dell’ordine, si dia alla fuga ad altissima velocità e, per vanificare l’inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la condanna per Resistenza a Pubblico Ufficiale. (ASAPS)
 

Mercoledì, 22 Luglio 2015
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