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Corte di Cassazione 10/06/2014

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Contenuto - Violazione del Codice della strada - Passaggio con semaforo rosso - Semplice omissione nel verbale del numero civico o dell'intersezione stradale in cui era posto il semaforo – Irrilevanza ai fini della specificità della contestazione

(Cass. Civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13037)

In relazione a infrazione al codice stradale (nella specie, passaggio con semaforo rosso), il requisito della specificità dell'atto di accertamento deve ritenersi osservato tramite l'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato.  E ciò in quanto l'infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può avere ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, così che il soggetto é in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località. (Alla luce di tali considerazioni la S.C. ha ritenuto che la semplice omissione del numero civico o dell'intersezione stradale in cui era posto il semaforo non potessero far venir meno la specificità della contestazione). (Cass. Civ., Sez. VI, 10  giugno 2014, n. 13037) [RIV-140708P5840] (Art. 146 cs)


>LEGGI LA SENTENZA

Martedì, 10 Giugno 2014
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