Guida in stato di ebbrezza – Accertamento- Modalità - Etilometro - Obbligo del conducente di sottoposizione alle prove spirometriche – Questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma secondo lett. b) e c) c.s. - Rilevanza I Esclusione.
Guida in stato di ebbrezza Accertamento - Modalità - Fattispecie in materia di rilevazione del tasso alcolemico su base sintomatica.
È irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma secondo lett. b) e c) cod. strada, in relazione all'art. 24 Cast., nella parte in cui obbliga l'accusato di aver guidato un veicolo in stato di ebbrezza a sottoporsi alle prove spirometriche, così costringendo il medesimo ad autoincriminarsi, con grave compromissione del diritto di difesa, in quanto solo in presenza di rifiuto di sottoposizione all'esame spirometrico assume rilievo la dedotta eccezione.
Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, lo stato di alterazione alcolica può essere accertata con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna per il reato di cui al comma secondo, lett. b) dell'art. 186 cod. strada, in presenza di una sola rilevazione del tasso alcolemico - risultante peraltro prossima al limite massimo - attesa l'impossibilità di procedere alla seconda prova per la crisi ematica del!'imputato, determinata dall'eccessiva assunzione di alcolici). (Cass. Pen., sez. IV, n. 22241 del 29.05.2014 (Art. 186 cs) (RIV-1410P814)