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Articoli 29/07/2015

Danno biologico, addio alla tabelle per ogni tribunale, sarà emessa una specifica tabella unica nazionale

di Girolamo Simonato*

Leggendo il ddl sulla concorrenza sono in arrivo nuovi e più certi criteri per il risarcimento dei danni biologici subiti dagli automobilistici negli incidenti stradali. Si legge che il ministero della Salute, del Lavoro e della Giustizia dovranno mettere a punto una specifica tabella unica per tutto il territorio italiano.

In questi giorni sul risarcimento dei danni biologici da incidenti stradali, l’ANIA, ha emesso un comunicato dal quale si legge: “abbiamo sempre ribadito l’importanza dell’approvazione della tabella in tempi celeri, prevedere che tutto debba ripartire da zero vuol dire che i tempi saranno ancora dilatati”. Così il presidente dell’Ania, Aldo Minucci, commenta preoccupato la notizia dell’emendamento al ddl concorrenza.

Alla determinazione e approvazione della tabella “è collegata la definizione del danno non patrimoniale, una componente indispensabile per la riduzione dei prezzi delle rc auto“.

Aggiunge Minucci, spiegando che la misura è attesa già dal 2005 e che questo emendamento, “pur non cambiando la norma fa ripartire il tavolo e complica ulteriormente la questione con un passaggio parlamentare”.

Nel 2015, c’è già una leggera ripresa della frequenza dei sinistri stradali e degli acquisti di automobili, “se questo trend verrà confermato è evidente che ci sarà anche un aumento dei sinistri e quindi dei costi che le assicurazioni dovranno sostenere, sarà quindi difficile abbassare ulteriormente i prezzi“, conclude Minucci

La tabella unica per risarcire le vittime degli incidenti stradali per le lesioni di non lieve entità, terrà in debito conto la garanzia del diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sulle assicurazioni e sui consumatori.

Inoltre, l’emendamento definisce il danno biologico come la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Ma gli utenti si stanno ponendo la domanda: Cos’è il danno biologico?  

La risposta si può trovare in una della diverse sentenza, la Corte di Cassazione (Sentenza 12/05/2006, n. 11039) sancisce: «Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica». Quindi, il danno biologico è quindi un danno non patrimoniale, ma che lede un diritto costituzionalmente garantito, per cui è risarcibile ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile. Esso si può dunque qualificare come un danno alla salute, rientrano in questa fattispecie incidenti stradali o errori del chirurgo che causano invalidità al paziente.

Sotto l’aspetto giuridico, le dizioni danno biologico, danno alla salute e danno alla validità sono utilizzate nella pratica peritale come sinonimi.

Ma parlare di questi danni non è di facile soluzione, infatti ognuno ha una sua prerogativa e una sua identità. Essi ledono non solo l’aspetto lesionistico, sono lesivi dell’integrità fisica di chi li subisce, ma non dello stato di salute individuale.

Il giudizio sull’effettivo danno alla salute subito dalla persona offesa è compito che spetta direttamente alla magistratura, sia pure sulla base di tutti i dati che gli vengono forniti dalla preventiva indagine medico legale.

Da ciò si può affermare che “danno biologico” deve intendersi un concetto esclusivamente medico, quale è quello del pregiudizio all’incolumità o integrità, indipendentemente da qualsiasi riferimento o ripercussione sulla capacità di produrre reddito.

Il danno biologico rientra nella fattispecie di menomazione permanente e/o temporanea, dell’integrità psicofisica della persona, comprensiva degli aspetti personali. La valutazione e l’accertamento sono in capo al medico.

In effetti se si considerasse il danno alla persona solo nel suo aspetto statico, il magistrato finirebbe per liquidare risarcimento in modo automatico. In realtà dal punto di vista giuridico non la sola lesione o meglio la sola menomazione biologica di questo o quell’organo devono essere considerate ai fini del risarcimento, quanto piuttosto il pregiudizio alla validità o alla salute che esse comportano.

A titolo puramente esemplificativo si porta a conoscenza la sentenza della Cassazione, n. 811/2015, nella quale è stata elargita la liquidazione del danno morale, che prescinde da quella del danno biologico, pertanto, se quest’ultimo è lieve non significa che il primo non vada valutato ex sé e che possa essere invece di notevole rilevanza.


*Direttore di motorioggi.it


Di sicuro non ci guadagneranno le vittime... (ASAPS)

 



Mercoledì, 29 Luglio 2015
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