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Ora i 16enni potranno trasportare un secondo passeggero, cosa accade però per la responsabilità civile ed eventualmente penale del conducente?

Foto di repertorio dalla rete

 

 

Mi sto occupando del recepimento della legge europea in base alla quale anche i 16enni potranno trasportare un passeggero.

Mi domando: com'è stata risolta la questione della responsabilità civile (ed eventualmente penale) del guidatore? Mi sembra che il conducente minorenne non potesse trasportare passeggeri perché per l'ordinamento italiano non nelle condizioni di assumersene la responsabilità (legge 689/81?).
A questo punto, in caso d'incidente, risponderà il padre del minorenne?
Che, quindi, dormirà sonni ancora meno tranquilli???

 

Riccardo Matesic
Giornalista
Presidente dell’Associazione senza fine di lucro GuidaSicuraMoto


 

(ASAPS) Il 23 luglio u.sc., il Senato ha approvato il disegno di legge (allegato sotto), contenente “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (la c.d. Legge europea 2014)". Il ddl è già stato approvato dalla Camera dei deputati, per cui salvo modifiche rispetto al testo originariamente approvato, in tal caso serve un altro passaggio alla Camera, dovrebbe entrare in vigore dopo la pubblicazione sulla G.U.

Tale disegno di legge, all’art. 11 contiene, tra l’altro, la modifica dell’art. 170 C.d.S., che ti trascrivo, di seguito, in corsivo.

 Articolo 170:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni»;

2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono sostituite dalle seguenti:«da conducente minore di sedici anni.


Dunque, il minore di  età compresa tra 16 e 18 anni, in possesso della prescritta patente (AM,A1,B1), potrà condurre un ciclomotore che trasporta un secondo passeggero purché  omologato (anche le c.d. microcar).

Si potrà discutere sulla opportunità di una misura che sicuramente non contribuirà a migliorare i livelli di sicurezza stradale ma era necessaria per evitare l’ennesima procedura di infrazione per il nostro Paese da parte dell’UE (Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE).

Riguardo alle perplessità manifestate da Riccardo Matesic:

la modifica dell’art. 170 CDS, così come sopra delineata, non violerà alcun principio rispetto ad oggi, anzi, prima il minore di età compresa tra 16 e 18 anni se trasportava un passeggero commetteva un illecito amministrativo per il quale, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 novembre 1981, n.689, ne rispondeva chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo dimostrare di non aver potuto impedire il fatto; con l’entrata in vigore delle nuove modifiche apportate all’art. 170 del C.d.S., lo stesso comportamento non sarà più illecito.

Anche sul piano della responsabilità penale nulla cambia: il minore di età compresa tra 16 e 18 anni che trasporta un passeggero e provoca un incidente stradale continuerà a rispondere di omicidio o lesioni personali colpose in quanto parzialmente imputabile (art. 98 CP) con la differenza, rispetto ad oggi, che il passeggero lo potrà legittimamente trasportare.

Anche sul piano della responsabilità civile per i danni provocati a terzi muterà poco se non forse un aumento del premio assicurativo, qualora dovessero aumentare gli incidenti provocati dai minori di età compresa tra 16 e 18 anni che trasportano un passeggero.

Non escludo che, per evitare o differire il recepimento della direttiva comunitaria in esame, qualcuno abbia potuto appellarsi all’art. 2 della legge n. 689/1981, che esclude l’assoggettamento a sanzione amministrativa il minore di anni 18 e al suo posto chi è tenuto alla sorveglianza. Francamente  un argomento molto debole posto che nel nostro ordinamento anche un quattordicenne può condurre veicoli e commettere violazioni del C.d.S., anche di natura penale: ne risponderà sulla base dei principi e delle norme dettate dai citati artt. 2 legge n. 689/1981 e 98 CP.

Ufficio Studi ASAPS

 

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La risposta dell’ASAPS ad una domanda diventata molto di attualità dopo la recente modifica del Codice della Strada

Giovedì, 30 Luglio 2015
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