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Etilometro, deve essere sempre verificato e revisionato nei tempi e modi prescritti
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di Girolamo Simonato*

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Il Tribunale di Treviso in data 13/07/2015 ha depositato la sentenza n. 861/15 relativa alla sezione penale emessa dal Giudice Dr. BIANCO Leonardo a seguito di dibattimento per l’accertamento di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) del d.lgs. 285/92.

Dapprima analizziamo il fatto, una pattuglia dell’Arma ferma per un accertamento stradale un veicolo, all’atto di controllo il conducente presentava “alito vinoso”, quindi veniva sottoposto ad accertamento mediante etilometro in dotazione alla pattuglia operante.

I risultati dell’accertamento strumentale che rileviamo nella sentenza sono pari a 1.18 g/l nella prima prova e 1.26 g/l nella seconda prova.

In sede di giudizio è stata disposta una perizia diretta a verificare le modalità di funzionamento e manutenzione dell’etilometro, nel caso di specie Seres utilizzato dalla pattuglia durante il controllo.

Dalla lettura periziale, il Giudice evidenzia due rilievi anomali.

Il primo concerne le revisioni periodiche dello strumento, dato rilevato dal libretto metrologico, da dove si evince che le verifiche periodiche dell’apparecchio sono sempre avvenute con ritardi rispetto al termine stabilito. Secondo l’organo giudicante essa ha una rilevanza normativa e la medesima trova l’applicazione di cui al comma 4 dell’art. 186 che così afferma:

” 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento”, corre l’obbligo di analizzare in questa sede anche l’art. 379 del D.P.R. 495/92 che così detta:

“1. L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’articolo 347 del Codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4. L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro della Sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad), rispondono ai requisiti prescritti.

7. Prima della loro immissione nell’uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il Csrpad (visita preventiva).

8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal Csrpad secondo i tempi e le modalità stabilite dal ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il ministero della Sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso.

9. Il ministero dei Trasporti e della Navigazione determina, aggiornandolo, l’ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.”

La sentenza fa esplicito riferimento al D.M. 196/1990, esso stabilisce alcune importanti procedure che è opportuno riprendere e pubblicare.

“Art. 3.

1. Gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda del costruttore o di suo mandatario ed  a seguito dell’esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.).

2 I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d’intesa con il Ministero della sanità.

Art. 4.

Ogni etilometro deve riportare su una targhetta inamovibile l’indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi della omologazione conseguita e del numero di identificazione del singolo apparecchio e deve essere accompagnato da un manuale di istruzione in lingua italiana approvato in sede di verifiche e prove di omologazione nonché del proprio libretto metrologico”.

Particolare riportato nella sentenza è il punto 8 dell’allegato al già citato Decreto Ministeriale, che così afferma:

8 – Marcatura l’etilometro conforme alla presente norma deve presentar una marcatura leggibile, indelebile ed inamovibile che comprende:

- l’identificazione del costruttore;

- la denominazione dello strumento;

- gli estremi della omologazione conseguita;

- il suo numero di serie;

- il suo campo di misura;

- l’intervallo di temperatura entro il quale lo strumento può essere utilizzato;

- l’intervallo di tempo od il numero di analisi che devono separare due operazioni di manutenzione (ivi compreso il calibraggio conformemente a 2.8) descritte nel manuale di utilizzazione e fornito dal fabbricante.

Tutte queste indicazioni devono essere raggruppate in una parte visibile dell’apparecchio.

Non a caso il successivo punto 9 cita testualmente il Libretto metrologico, il quale deve accompagnare ogni etilometro.

Questo libretto che deve riportare l’identificazione dell’etilometro è destinato a ricevere menzione delle operazioni e risultati dei controlli regolamentari relativi allo strumento se del caso, delle riparazioni effettuate.

Si legge che tale espressione richiamata dapprima nel Regolamento e tramite lo stesso dalla legge, pone evidentemente il principio di continuità degli interventi di manutenzione. Questo secondo la sentenza comporta di logica l’irregolarità della verifica tardiva.

La seconda anomalia rilevata nella fase periziale è quella relativa al malfunzionamento dell’interruttore di accensione dell’etilometro. Questa anomalia è rilevata in occasione della verifica eseguita in data 19/10/2014. Proprio in questo arco temporale ricade l’accertamento in questione.

Lo stesso organo giudicante non condivide i rilievi del perito in ordine alla mancanza di un sistema di lavaggio, il quale trova giusto fondamento nell’allegato al D.M. 196/90 punto 3.7 che così stabilisce: “3.7 Azzeramento Gli strumenti devono comportare un dispositivo di azzeramento automatico che sia messo in funzione all’inizio di ogni ciclo di misura.

Lo strumento non deve poter funzionare se l’azzeramento corretto a + 0,005 mg/1 non è avvenuto.

L’azzeramento deve comprendere uno spazzamento mediante gas di valore zero (per esempio, aria ambiente). Il risultato deve essere, in qual caso, visualizzato.”

La sentenza si concludeva con l’applicazione dell’art. 530 c.p.p. in quanto il reato ascritto all’art. 186 comma 2 lett. b) non sussiste e quindi assolve l’imputato del reato a lui ascritto.

Questa sentenza insegna che la strumentazione necessita di regolare manutenzione, verifica da parte degli operatori prima di iniziare le operazioni di rilevazione del tasso alcolimetro e revisionata nei tempi e modi prescritti nel più volte citato D.M. 196/90.

 

*Direttore di motorioggi.it


Sempre a proposito di etilometri. (ASAPS)

 

Venerdì, 31 Luglio 2015
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