PERQUISIZIONE PER FINI DI PUBBLICA SICUREZZA
L'art . 4 della L. 22 maggio 1975, n.152 prevede che: “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, che non consentono il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti di p.g. e della forza pubblica, nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all’identificazione, all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi, e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. Nell’ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto”...
da il Centauro n. 186
Un utile ripasso. (ASAPS)