Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi ex art. 174, comma 4, c.s. I Rinvio formale al Reg. CE n. 561/2006 - Conseguenze - Violazioni delle norme regolamentari in tema di tutela degli autotrasportatori e di sicurezza stradale - Rilevanza.
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 7 ottobre 2014, n. 21062
Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi ex art. 174, comma 4, c.s. I Rinvio formale al Reg. CE n. 561/2006 - Conseguenze - Violazioni delle norme regolamentari in tema di tutela degli autotrasportatori e di sicurezza stradale - Rilevanza.
In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, l'art. 174, comma 4, cod. strada, opera un rinvio formale alle fonti comunitarie, sicché le violazioni del regolamento CE n. 561/2006 (sin dal momento della sua efficacia nell'ordinamento europeo, e dunque anche prima del richiamo espresso operato con la legge 29 luglio 2010, n. 120, in sostituzione del richiamo al regolamento CE n. 3820/1985) sia in materia di tutela dei lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto, sia in materia di sicurezza stradale, rilevano come infrazioni del codice della strada, con conseguente applicabilità del termine di contestazione differita mediante notifica ex art. 201, comma 1 , del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285. (Cass. Civ., sez. VI, 7 ottobre 2014, n. 21062) [RIV-1501P39] (Artt. 4, 174, 201 cs.)...