Sosta, fermata e parcheggio - Parcheggio - Aree destinate dal comune a parcheggio a pagamento - Obbligo di riservare, su parte delle aree medesime o nelle immediate vicinanze, spazi destinati a parcheggio libero - Deroga a tale obbligo - Condizioni.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 24 novembre 2014, n. 24938
Sosta, fermata e parcheggio - Parcheggio - Aree destinate dal comune a parcheggio a pagamento - Obbligo di riservare, su parte delle aree medesime o nelle immediate vicinanze, spazi destinati a parcheggio libero - Deroga a tale obbligo - Condizioni.
L’obbligo per i Comuni, previsto dall’art. 7, comma 8, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento è derogabile per le zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate con delibera della Giunta comunale, nelle quali ricorrano esigenze e condizioni particolari di traffico che permettano di qualificare come “satura” una determinata strada, sicché, in ragione della presenza di non trascurabili “attrattori di traffico” (quali, nella specie, la sede della RAI, del Comando di polizia municipale, e della Polizia di Stato, di numerosi servizi comunali, di un importante sindacato agricolo, oltre che di svariati esercizi commerciali, artigianali e banche), è prevedibile che l’offerta di stalli di parcheggio sia inferiore alla domanda. (Cass. Civ., sez. VI, 24 novembre 2014, n. 24939) – [Riv-1503P254] (Art. 7 cs.)...