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Pirati della strada: sì all’arresto “differito” dopo le 24 ore

La Cassazione legittima l’arresto effettuato in ipotesi di flagranza “differita' dal verificarsi dell’incidente stradale che ha provocato la morte di un uomo

È possibile l’arresto del pirata della strada che ha causato un incidente mortale anche dopo più di 24 ore. Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 34712/2015 depositata ieri (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna avverso la pronuncia del Gip che aveva ritenuto illegittimo l’arresto di un automobilista che aveva provocato la morte di un motociclista, in quanto eseguito fuori dei casi di flagranza, a circa 34 ore dal verificarsi del sinistro.


Contrariamente a quanto sostenuto dal Gip e d’accordo col procuratore, per la Corte l’attività degli agenti di polizia giudiziaria è stata eseguita nel rispetto delle norme di legge, in ipotesi di c.d. “flagranza differita o prolungata”.

L’inseguimento del reo, ha precisato infatti la S.C., utile per definire il concetto di quasi flagranza, “deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico di attività di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita”. Il concetto esprime cioè anche l’azione di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza “soluzione di continuità”, sulla base delle ricerche subito avviate sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti.

In definitiva, ha spiegato il Palazzaccio, il concetto di inseguimento ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato di reità, anche se si protragga per più tempo, purchè tale attività non subisca interruzioni.

A prevederlo, del resto, è lo stesso art. 189, comma 8-bis, del Codice della Strada, che, contemplando l’esclusione dell’arresto per coloro che dopo essersi dati alla fuga si mettono a disposizione della polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto, rende evidente come il legislatore abbia previsto per la p.g. la possibilità di procedere all’arresto “anche dopo un periodo considerevolmente lungo, così recependo un concetto di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso”.

Per cui rilevato che, nel caso di specie, gli agenti sono intervenuti subito dopo il fatto e non hanno mai interrotto le ricerche del responsabile del sinistro assente dal luogo dell’incidente, provvedendo ad individuare, tramite l’interrogazione della banca dati interforze, l’auto coinvolta e il relativo proprietario, la S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento di diniego della convalida d’arresto.



Cassazione, sentenza n. 34712/2015  

 


di Marina Crisafi


da studiocataldi.it
 





Una buona sentenza chiarificatrice del concetto di  “flagranza differita o prolungata”. Lo stesso art. 189 comma 8-bis  CdS  “rende evidente come il legislatore abbia previsto per la p.g. la possibilità di procedere all’arresto “anche dopo un periodo considerevolmente lungo, così recependo un concetto di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso”. (ASAPS)

Giovedì, 13 Agosto 2015
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