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Articoli 24/08/2015

Pedone e la sua responsabilità in caso di sinistro stradale

di Girolamo Simonato*

In tema di infortunistica stradale sappiamo che l’investimento di un pedone può portare a lesioni gravi o gravissime. La sentenza recente sentenza del giudice di legittimità del 19 giugno 2015, n. 12721, porta a riflettere sulla dinamica comportamentale del pedone, il quale è suscettibile di assumere una efficienza causale esclusiva dell'evento dannoso ove, la sua condotta repentinità e poco accorta, non trasmetta al conducente del veicolo la sua vera intenzione e di conseguenza vi è oggettiva impossibilità, da parte dell’investitore, di evitare il sinistro stradale.

Il caso

Una signora, mentre attraversava la strada in prossimità di un attraversamento pedonale veniva investita dalla vettura condotta. Questa è la premessa, ma se analizziamo la sentenza essa così si scrive: “ la Corte d'Appello di Milano dettagliatamente ricostruisce la dinamica del sinistro e ne trae conclusioni coerenti con le premesse in fatto. In particolare, la corte evidenzia il comportamento contrastante con le norme del codice della strada, ondivago e imprevedibile tenuto dalla A., che dopo aver attraversato metà della carreggiata, giunta in prossimità del secondo attraversamento pedonale che per lei segnava la luce rossa, dapprima accennò ad attraversare (e il S., che stava riprendendo la marcia in quanto in contemporanea il semaforo aveva preso a segnalare il verde per le vetture, la vide in lontananza e rallentò), quindi si fermò (e il S. riprese la marcia confidando che la pedona si fosse arrestata attendendo il verde) quindi riprese la marcia all'improvviso e attraversò correndo (e a quel punto l'automobilista, che aveva ripreso la sua marcia, pur avendo immediatamente frenato non riuscì ad evitarla), qualificando il comportamento tenuto dalla ricorrente come anomalo ed imprevedibile e come tale idoneo ad escludere ogni responsabilità in capo al conducente del veicolo.
Pima di addentrarci nelle questioni giuridiche è opportuna una riflessione in capo all’art. 190 del codice della strada, che detta la norma sul comportamento dei pedoni.

Come primo input, essi devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.

La norma stradale prevede che è vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali; qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata precedentemente, agli stessi è vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulla banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
Riprendendo l’analisi giuridica, si legge che non sussistono neppure le violazioni di legge denunciate. In relazione al quarto motivo di ricorso, nel quale la signora denuncia la violazione dell'art. 360 c.p.c. “Sentenze impugnabili e motivi di ricorso“ n. 3 (per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro) e 5 (per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) in relazione all'art. 2054 c.c. (Circolazione di veicoli Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo).

La corte territoriale avrebbe violato la norma contenuta nell'art. 2054 avendo ritenuto che il conducente del veicolo, abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno nonostante la circostanza di fatto che egli non potesse non aver notato la pedona, in prossimità delle strisce pedonali, ed il suo incerto comportamento, tanto che lo stesso conducente, al momento di riprendere la marcia allorché il semaforo aveva segnato per lui la luce verde, aveva dapprima rallentato, per poi riprendere la corsa, allorché la signora aveva attraversato all'improvviso e il conducente, pur avendo cercato di arrestare repentinamente la vettura, non aveva potuto evitare di investirla.

Nella sentenza si legge di seguito che la ricorrente (signora) non ha neppure indicato a quale, delle varie e differenti regole che disciplinano la responsabilità da circolazione dei veicoli contenute nell'art. 2054 c.c., intenda fare riferimento e non ha di conseguenza indicato con chiarezza quale sia l'errore in cui è incorso il giudice di merito per l'applicazione della norma. Deve tuttavia ritenersi che abbia fatto riferimento all'art. 2054 c.c., comma 1, che pone la presunzione di colpa in capo al conducente del veicolo investitore.

A questo proposito, deve ribadirsi che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è di per sé sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (da ultimo, Cass. n. 5399 del 2013).
Tuttavia la corte d'appello nel caso di specie, con motivazione come si è detto coerente oltre che non adeguatamente censurata, ha accertato che il comportamento del pedone abbia assunto una efficienza causale esclusiva nel provocare il danno stesso per la sua repentinità, mettendo il conducente, per le concrete modalità dei fatti, nella impossibilità di evitare l'incidente (per una altra ipotesi in cui il comportamento del pedone investito è stato ritenuto quale fattore causale esclusivo dell'evento dannoso v. Cass. n. 14064 del 2010).

La Corte di Cassazione nel caso sopra esaminato, non si è limitata all’affermazione del concorso di colpa tra i soggetti coinvolti nell’incidente stradale, ma bensì la Suprema Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dalla signora investita, poiché nel caso di specie trova applicazione quanto la violazione del disposto art.190 comma 2 del C.d.S., nei confronti della signora che dagli atti risulta abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali in una strada ad alta concentrazione di traffico e in prossimità dell’incrocio…e presumibilmente con luce rossa pedonale nella sua direzione di marcia. Questa repentinità ed imprevedibilità messa in atto nella fase dell’attraversamento,  ha di fatto escluso la responsabilità del conducente.

 

*Direttore di motorioggi.it

 


Il ripasso di alcune regole per i pedoni. (ASAPS)

Lunedì, 24 Agosto 2015
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