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Per i vigili niente arresti «in trasferta»

I vigili urbani, pur avendo funzioni di polizia giudiziaria, non possono effettuare arresti fuori dal territorio del Comune di appartenenza. Un principio già stabilito espressamente dall’articolo 57 del Codice di procedura penale e ora ribadito dalla Cassazione - con la sentenza 35099/2015, depositata ieri - anche per il caso in cui l’arresto “in trasferta” avvenga alla fine di un pedinamento iniziato nel proprio territorio comunale. La sentenza evidenzia anche l’altro limite cui sono soggetti tutti gli appartenenti ai corpi di polizia locale, cioè quello di poter operare solo durante di servizio; va però aggiunto che questo limite può non essere valido per le funzioni di polizia stradale.

Il caso su cui ha deciso la Cassazione riguardava un vigile arrestato dai suoi colleghi per truffa aggravata, perché risultato assenteista. Per provare il reato, i colleghi si sono appostati vicino all’apparecchio conta presenze del comando, accertando che l’imputato aveva “strisciato” regolarmente il suo badge ma poco dopo era uscito dall’ufficio. Seguendolo, hanno documentato che era tornato a casa, in un paese vicino. Lì lo hanno arrestato. Un arresto che, per il tipo di reato, era facoltativo (articolo 381 del Codice di procedura penale). Ma che è stato dichiarato illegittimo proprio per questioni di competenza territoriale. All’obiezione secondo cui l’arresto “in trasferta” è reso possibile dalla legge sulla polizia locale (la 65/1986, articolo 5) anche in flagranza, la Cassazione risponde che il caso in questione è diverso: un pedinamento organizzato e pianificato nei confronti di una persona che esce tranquillamente dall’ufficio non è un inseguimento a un criminale che scappa e che quindi diventa urgente catturare.

La sentenza - nel richiamare l’articolo 57, comma 2, lettera b) del Codice di procedura penale - ricorda anche il limite temporale delle funzioni di polizia giudiziaria dei vigili, che coincide con il loro orario di servizio, mentre gli appartenenti ai corpi dello Stato sono da considerare sempre in servizio, anche fuori dall’orario in cui sono di turno. Un principio che spesso viene seguito anche riguardo ai servizi di polizia stradale espletati dai vigili. Ma ciò non è affatto pacifico.

Infatti, un anno fa (sentenza sulla causa 6269/11, depositata il 29 luglio 2014), il Tribunale di Parma ha riconosciuto valido l’accertamento di due infrazioni (velocità pericolosa e invasione della corsia opposta) effettuato da un vigile fuori servizio che si trovava come passeggero su una vettura che stava per essere travolta da quella del trasgressore.

Alla base di questa decisione c’è la semplice constatazione che la legge 65/1986 non prevede esplicitamente limiti di orario. Visto che essi sono stabiliti solo dall’articolo 57 del Codice di procedura penale e che questa norma tocca solo l’«accertamento dei fatti di reato», non ci sono limiti per le infrazioni stradali. O, perlomeno, per la loro grande maggioranza, che ha natura di illecito amministrativo, non penale.

Nella prassi seguita finora, invece, spesso si è ritenuto di “assorbire” le funzioni di polizia stradale in quelle di polizia giudiziaria. Quindi i vigili fuori servizio hanno rinunciato a procedere o si sono visti annullare i verbali.

 

di Maurizio Caprino
da ilsole24ore.com


Un caso interessante, ma con alcune eccezioni per la Polizia Municipale, riportato da Maurizio Caprino de il Sole 24 Ore. “La Cassazione risponde che il caso in questione è diverso: un pedinamento organizzato e pianificato nei confronti di una persona che esce tranquillamente dall’ufficio non è un inseguimento a un criminale che scappa e che quindi diventa urgente catturare. “ E ancora:
“Alla base di questa decisione c’è la semplice constatazione che la legge 65/1986 non prevede esplicitamente limiti di orario. Visto che essi sono stabiliti solo dall’articolo 57 del Codice di procedura penale e che questa norma tocca solo l’«accertamento dei fatti di reato», non ci sono limiti per le infrazioni stradali. O, perlomeno, per la loro grande maggioranza, che ha natura di illecito amministrativo, non penale. Maurizio Caprino - Il Sole 24 Ore“ (ASAPS)

Lunedì, 24 Agosto 2015
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