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Notizie brevi 15/03/2005

CARATTERISTICHE E CIRCOLAZIONE DELLE SLITTE

CARATTERISTICHE E
CIRCOLAZIONE DELLE SLITTE

 

di Franco Medri*

Le slitte rientrano tra i veicoli privi di propulsore (motore) e l’articolo 51 del Codice della Strada determina che la loro circolazione e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

CIRCOLAZIONE DELLE SLITTE

La circolazione delle slitte è subordinata a particolari prescrizioni:ÿ le slitte devono essere munite di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico;

• la targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili;
• la fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati con le predette indicazioni;
• le slitte sono immatricolate in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

L’articolo 222 del Regolamento del Codice della Strada stabilisce che la targa di riconoscimento delle slitte è costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore 7/10 di mm e delle dimensioni di 68 x 190 mm ed è soggetta a rinnovo per deterioramento della stessa o per qualsiasi causa che comporti la non integrità alla lettura dei dati riportati sulla medesima.

Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore destra del veicolo, deve avere il fondo:

• rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto di persone,
• verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose,
• azzurro, se destinata ai carri agricoli.

La vernice di fondo deve essere data a fuoco.La targa deve contenere le seguenti indicazioni:


1) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo per trasporto di persone, veicolo per trasporto di cose, veicolo agricolo);
2) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo;
3) nel mezzo: l’indicazione della Provincia e del Comune;
4) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta;
5) in basso a destra: il contrassegno circolare dello Stato recante il simbolo della Repubblica italiana.

Prescrizioni e adempimenti:


• le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche la indicazione della massa complessiva a pieno carico consentita, della tara e della lunghezza dei cerchioni.
• per i veicoli destinati al trasporto di persone deve essere indicato altresì il numero massimo di persone trasportabili compresi il o i conducenti.
• l’incisione della targa deve essere eseguita chimicamente, salvo il nominativo del proprietario o della ditta ed il numero di matricola che devono essere incisi con pantografo o con punzone.
• analogamente con pantografo o con punzone devono essere incisi la massa complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni e il numero di persone trasportabili.
• le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun veicolo a trazione animale devono essere desunte dal registro matricolare per i veicoli a trazione animale tenuto dal comune.
• in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica l’articolo 102 del Codice della Strada.


SERVIZIO DI PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE O CON SLITTE
I riferimenti normativi di cui all’articolo 70 del Codice della Strada stabiliscono che i comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale.
Tale servizio si svolge nell’area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali.
I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell’articolo 67 del Codice della Strada devono essere muniti di altra targa con l’identificazione “servizio di piazza”.
I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

Il Regolamento del Codice della Strada determina:

1. i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
2. le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animali;
3. le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
4. le modalità per il rilascio delle predette licenze.

Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l’uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE SLITTE
Le slitte devono essere munite dei seguenti dispositivi:


• dispositivo di segnalazione visiva di cui:ÿ due fanali anteriori che emettono in avanti luce bianca che sia visibile almeno da 100 metri di distanza e da due fanali posteriori che emettono all’indietro luce rossa che sia visibile almeno da 100 metri, disposti sui lati del veicolo (la luce di detti fanali può essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione);
• due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e un catadiottro arancione su ciascun lato ( i catadiotri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli; inoltre detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare purchè sia sempre assicurata la visibilità geometrica stabilita per ciascuno di essi).
• un segnale mobile di pericolo;
• dispositivo di frenatura (consistente in uno o più arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità posteriore dei due longheroni, munito di arpione e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni. – L’uso di questi dispositivi di frenatura è consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale).

PRINCIPALI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Per l’inosservanza delle norme relative alle caratteristiche costruttive e funzionali delle slitte, il Codice della Strada prevede:

Articolo 51 comma 1° e 2° Codice della Strada
Circolazione con slitta in condizioni di innevazione o di ghiaccio di spessore insufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale (se il manto stradale è danneggiato si deve contestare anche l’articolo 15 C.d.S.).
Sanzione pecuniaria: Euro 21,00.

Articolo 64 comma 1° e 3° Codice della Strada
Circolazione con slitta sprovvista del dispositivo di frenatura, ovvero con dispositivo di frenatura inefficiente o collocato in modo tale da non poter essere facilmente e rapidamente manovrato.
Sanzione pecuniaria: Euro 35,00.

Articolo 64 comma 2° e 3° Codice della Strada
Circolazione con slitta che presenta il dispositivo frenante agente direttamente sul manto stradale (se il manto stradale è danneggiato si deve contestare anche l’articolo 15 C.d.S.).
Sanzione pecuniaria : Euro 35,00.

Articolo 65 comma 1° e 3° Codice della Strada
Circolazione con slitta sprovvista di uno dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva, o con dispositivo di segnalazione visiva non conforme alle vigenti disposizioni regolamentari.
Sanzione pecuniaria : Euro 35,00.

Articolo 65 comma 2° e 3° Codice della Strada
Circolazione con slitta sprovvista del prescritto segnale mobile di pericolo.
Sanzione pecuniaria: Euro 35,00.

Articolo 67 comma 5° e 7° Codice della Strada
Circolazione con slitta sprovvista della targa di riconoscimento o con targa di riconoscimento non rinnovata o con le indicazioni non più chiaramente leggibili.
Sanzione pecuniaria: Euro 35,00.
Sanzioni accessorie: Sequestro della targa per confisca.


Articolo 67 comma 6° e 7° Codice della Strada
Circolazione con slitta munita di targa fabbricata abusivamente.
Sanzione pecuniaria: Euro 71,00.
Sanzione accessoria: Sequestro della targa per confisca
.

Articolo 70 Codice della Strada
Circolazione con slitta destinata a servizio pubblico di piazza senza avere ottenuto la prescritta licenza.
Sanzione pecuniaria: Euro 71,00.
Sanzioni accessorie: Sequestro del veicolo per confisca.

Articolo 70 Codice della Strada
Circolazione con slitta destinata a servizio pubblico di piazza senza osservare le prescrizioni della licenza.
Sanzione pecuniaria: Euro 35,00.
Sanzione accessoria: Ritiro della licenza.


* Ispettore Capo Polizia Stradale



di Franco Medri

Martedì, 15 Marzo 2005
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