Le slitte
rientrano tra i veicoli privi di propulsore (motore) e l’articolo
51 del Codice della Strada determina che la loro circolazione e di tutti
i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto
quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente
ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
CIRCOLAZIONE DELLE SLITTE
La circolazione delle slitte è subordinata a particolari prescrizioni:ÿ
le slitte devono essere munite di una targa contenente le indicazioni
del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza,
del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose,
della massa complessiva a pieno carico;
• la targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna
delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano
più chiaramente leggibili;
• la fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le
consegnano agli interessati con le predette indicazioni;
• le slitte sono immatricolate in apposito registro del comune di
residenza del proprietario.
L’articolo 222 del Regolamento del Codice della Strada stabilisce
che la targa di riconoscimento delle slitte è costituita da un
lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore 7/10 di
mm e delle dimensioni di 68 x 190 mm ed è soggetta a rinnovo
per deterioramento della stessa o per qualsiasi causa che comporti la
non integrità alla lettura dei dati riportati sulla medesima.
Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di fori per il fissaggio
nella parte anteriore destra del veicolo, deve avere il fondo:
• rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto di persone,
• verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose,
• azzurro, se destinata ai carri agricoli.
La vernice di fondo deve essere data a fuoco.La targa deve contenere
le seguenti indicazioni:
1) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo per trasporto
di persone, veicolo per trasporto di cose, veicolo agricolo);
2) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo;
3) nel mezzo: l’indicazione della Provincia e del Comune;
4) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome del proprietario
del veicolo o la denominazione della ditta;
5) in basso a destra: il contrassegno circolare dello Stato recante
il simbolo della Repubblica italiana.
Prescrizioni e adempimenti:
• le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri
agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche la indicazione
della massa complessiva a pieno carico consentita, della tara e della
lunghezza dei cerchioni.
• per i veicoli destinati al trasporto di persone deve essere indicato
altresì il numero massimo di persone trasportabili compresi il
o i conducenti.
• l’incisione della targa deve essere eseguita chimicamente,
salvo il nominativo del proprietario o della ditta ed il numero di matricola
che devono essere incisi con pantografo o con punzone.
• analogamente con pantografo o con punzone devono essere incisi
la massa complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni
e il numero di persone trasportabili.
• le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun veicolo
a trazione animale devono essere desunte dal registro matricolare per
i veicoli a trazione animale tenuto dal comune.
• in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe
di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica
l’articolo 102 del Codice della Strada.
SERVIZIO DI PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE O CON SLITTE
I riferimenti normativi di cui all’articolo 70 del Codice della
Strada stabiliscono che i comuni sono autorizzati a rilasciare licenze
per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale.
Tale servizio si svolge nell’area comunale ed i comuni possono
determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per
interessi turistici e culturali.
I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla
targa indicata nell’articolo 67 del Codice della Strada devono
essere muniti di altra targa con l’identificazione “servizio
di piazza”.
I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per
lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
Il Regolamento del Codice della Strada determina:
1. i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere
esercitato il servizio di piazza;
2. le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi
di piazza con vetture a trazione animali;
3. le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di
regola ogni cinque anni;
4. le modalità per il rilascio delle predette licenze.
Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito
l’uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio
di piazza.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza
a trazione animale.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE SLITTE
Le slitte devono essere munite dei seguenti dispositivi:
• dispositivo di segnalazione visiva di cui:ÿ due fanali anteriori
che emettono in avanti luce bianca che sia visibile almeno da 100 metri
di distanza e da due fanali posteriori che emettono all’indietro
luce rossa che sia visibile almeno da 100 metri, disposti sui lati del
veicolo (la luce di detti fanali può essere ottenuta sia con
apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas
di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione);
• due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi
posteriormente e un catadiottro arancione su ciascun lato ( i catadiotri
di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le slitte
devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri
degli autoveicoli; inoltre detti dispositivi possono rimanere sospesi
in guisa da oscillare purchè sia sempre assicurata la visibilità
geometrica stabilita per ciascuno di essi).
• un segnale mobile di pericolo;
• dispositivo di frenatura (consistente in uno o più arpioni
applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o
volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità posteriore
dei due longheroni, munito di arpione e manovrato per mezzo di leve
o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore
dei longheroni. – L’uso di questi dispositivi di frenatura
è consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve
o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale).
PRINCIPALI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Per l’inosservanza delle norme relative alle caratteristiche costruttive
e funzionali delle slitte, il Codice della Strada prevede:
Articolo 51 comma 1° e 2° Codice della Strada
Circolazione con slitta in condizioni di innevazione o di ghiaccio di
spessore insufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale
(se il manto stradale è danneggiato si deve contestare anche
l’articolo 15 C.d.S.).
Sanzione pecuniaria: Euro 21,00.
Articolo 64 comma 1° e 3° Codice della Strada
Circolazione con slitta sprovvista del dispositivo di frenatura, ovvero
con dispositivo di frenatura inefficiente o collocato in modo tale da
non poter essere facilmente e rapidamente manovrato.
Sanzione pecuniaria: Euro 35,00.
Articolo 64 comma 2° e 3° Codice della Strada
Circolazione con slitta che presenta il dispositivo frenante agente
direttamente sul manto stradale (se il manto stradale è danneggiato
si deve contestare anche l’articolo 15 C.d.S.).
Sanzione pecuniaria : Euro 35,00.
Articolo 65 comma 1° e 3° Codice della Strada
Circolazione con slitta sprovvista di uno dei prescritti dispositivi
di segnalazione visiva, o con dispositivo di segnalazione visiva non
conforme alle vigenti disposizioni regolamentari.
Sanzione pecuniaria : Euro 35,00.
Articolo 65 comma 2° e 3° Codice della Strada
Circolazione con slitta sprovvista del prescritto segnale mobile di
pericolo.
Sanzione pecuniaria: Euro 35,00.
Articolo 67 comma 5° e 7° Codice della Strada
Circolazione con slitta sprovvista della targa di riconoscimento o con
targa di riconoscimento non rinnovata o con le indicazioni non più
chiaramente leggibili.
Sanzione pecuniaria: Euro 35,00.
Sanzioni accessorie: Sequestro della targa per confisca.
Articolo 67 comma 6° e 7° Codice della Strada
Circolazione con slitta munita di targa fabbricata abusivamente.
Sanzione pecuniaria: Euro 71,00.
Sanzione accessoria: Sequestro della targa per confisca.
Articolo 70 Codice della Strada
Circolazione con slitta destinata a servizio pubblico di piazza senza
avere ottenuto la prescritta licenza.
Sanzione pecuniaria: Euro 71,00.
Sanzioni accessorie: Sequestro del veicolo per confisca.
Articolo 70 Codice della Strada
Circolazione con slitta destinata a servizio pubblico di piazza senza
osservare le prescrizioni della licenza.
Sanzione pecuniaria: Euro 35,00.
Sanzione accessoria: Ritiro della licenza.
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Ispettore Capo Polizia Stradale