Udine
Rispondeva di aver guidato in stato di ebbrezza ma il giudice
dell’udienza preliminare Paolo Alessio Vernì lo ha assolto
perchè il fatto non sussiste. Non risulta che i verbalizzanti
al momento di sottoporlo alla prova dell’alcoltest avessero dato
all’imputato la facoltà di farsi assistere da un legale.
Gli agenti davanti a una situazione che ipotizza un reato, guida
in stato di ebbrezza, nella necessità di procedere ad atti
urgenti, è obbligata a informare l’indagato della facoltà
di farsi assistere. Solo a quel punto è possibile procedere
alla prova alcolimetrica. L’episodio risale al 14 settembre del
2003. L’automobilista era stato fermato a Branco ed era stato
rilevato un valore di alcol pari a 1.24 (limite di tollerabilità
0.5). Il giudice di pace aveva annullato la sanzione amministrativa
per la contraddittorietà degli orari (contestazione e alcoltest).
È rimasto il risvolto penale. L’avvocato Angela Di Marco
ha sollevato il problema ricordando che solo dopo l’alcoltest
gli agenti hanno proceduto alla redazione del verbale di identificazione
dove compare per la prima volta il richiamo alla nomina del difensore
(*)
(*) Nota ASAPS: Nella patria del diritto chi guida ubriaco
è più tutelato di chi viene investito e ucciso da
chi guida ubriaco.