Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Termine - Notificazione tardiva -Opposizione - Violazione del Codice della strada - Omessa pronuncia del tribunale sul motivo di appello relativo alla tardività della notificazione - Conseguenz
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1868
Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Termine - Notificazione tardiva -Opposizione - Violazione del Codice della strada - Omessa pronuncia del tribunale sul motivo di appello relativo alla tardività della notificazione - Conseguenze.
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione del Codice della strada, deve essere annullata con rinvio al giudice di appello l’ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto e notificata oltre il termine di 150 gg., ancorché il ritardo fosse stato giustificato dalla variazione di residenza dell’opponente, qualora il tribunale abbia omesso di pronunciarsi su tale motivo di appello. (Cass. Civ., sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1868) – [Riv-1504P345] (Artt. 142, 204, 205 cs.)