Trasporti eccezionali: chiarimenti del ministero
I trasporti eccezionali sono un settore complicato, che richiede continui interventi chiarificatori da parte del ministero. Dopo i numerosi giunti negli ultimi anni, in particolare quello contenuto nella direttiva 10 settembre 2014, adesso arriva la direttiva prot. 3756 del 27 luglio 2015, che presenta numerosi elementi di novità.
Il primo riguarda il preavviso di transito, documento finalizzato a tutelare le infrastrutture e la sicurezza stradale, che quindi è facoltà dell’ente gestore richiedere. In ogni caso deve contenere la conferma esplicita di aver accertato la percorribilità dell'intero percorso.
Altro tema affrontato riguarda il comodato d’uso e locazione relativamente ai trasporti internazionali. La direttiva dice chiaramente (cosa fino a non mai detta in modo esplicito) che i vettori comunitari possono effettuare trasporti di cabotaggio con le limitazioni del Regolamento 1072/2009 e che i contratti di comodato e di locazione debbono contenere gli elementi previsti dalla normativa ed essere registrati in Italia. In ogni caso la durata dell’autorizzazione per il trasporto eccezionale non può superare quella del contratto e in caso di rinnovo, bisognerà produrre, alla scadenza, una ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che ne dimostri l’annotazione.
In tema di autorizzazioni singole e multiple, invece, rispetto alla «precisa descrizione» richiesta dalla normativa, il ministero chiarisce che la si intende come comprensiva delle caratteristiche del carico, vale a dire tipologia, massa e dimensioni, nonché quelle dell’eventuale imballaggio. In ogni caso non si può derogare dai limiti dimensionali sfruttando l’eventuale imballaggio. L’Ente che rilascia l’autorizzazione può chiedere spiegazioni al proprietario della merce, se non corrisponde al committente del trasporto. E proprio per questo, chiarisce il ministero, al momento della richiesta del rilascio del titolo autorizzativo bisogna indicare il nominativo del proprietario della merce, il recapito telefonico e l’indirizzo mail.
Inoltre, il ministero sottolinea che la dichiarazione sostitutiva necessaria per i vettori esteri e nazionali va data al committente e che può essere considerato tale il proprietario della merce o il produttore della stessa, ma anche l’importatore, l’esportatore o lo spedizioniere. La dichiarazione, sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata da copia del documento d’identità, può essere acquisita dai sistemi informatici degli Enti per verificarne la corrispondenza con i titoli autorizzativi ottenuti dai vettori.
Infine, in caso di domande per autorizzazioni singole o multiple, i vettori esteri come anche quelli italiani devono precisare il percorso interessato dal transito, anche se è riferita alla competenza di più enti o concessionari, con l’indicazione dell’indirizzo di carico e scarico.
Dopo i numerosi chiarimenti giunti negli ultimi anni, in particolare quello contenuto nella direttiva 10 settembre 2014, adesso arriva la direttiva prot. 3756 del 27 luglio 2015, che presenta numerosi elementi di novità. (ASAPS)