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Corte di Cassazione 09/09/2015

Rifiuta l'alcoltest? No all'aggravante dell'aver provocato un incidente
da Altalex

(Cass. Pen., sez. IV, sentenza 25 agosto 2015, n. 35553)

Al conducente che ha causato un incidente e si oppone all'alcoltest non può essere applicata l'aggravante prevista per chi viene trovato in stato di ebbrezza. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 25 agosto 2015, n. 35553.

Sebbene, stante il contrasto giurisprudenziale in atto, la questione è già stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 15757 del 9 aprile 2015, gli ermellini, al fine di evitare il maturare prossimo del termine di prescrizione, hanno stabilito che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente, di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strad., non sia configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, ex art. 186, comma 7, cod. strad.

Ciò che rileva maggiormente, secondo i giudici, è il dato testuale che emerge dal raffronto tra la definizione normativa dell'aggravante di cui al comma 2-bis “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale” e quella del reato di cui al comma 7 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5, il conducente è punito ...”: appare evidente la diversità ontologica tra il concetto di “conducente in stato di ebbrezza” che è elemento costitutivo dell'aggravante, e quello di “conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento di tale stato”.

In quest'ultimo caso, continua la Suprema Corte “infatti, è implicita la mancanza di un accertamento dello stato di ebbrezza,e dunque, del presupposto necessario perché possa parlarsi di “conducente in stato di ebbrezza”, essendo, per l'appunto, sanzionata la condotta del reo che si rifiuta di sottoporsi ad un simile accertamento”.

Così argomentando, la Cassazione dissente da alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità, secondo i quali la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 2013, n. 9318; Cass. pen., Sez. IV, 26 settembre 2014, n. 43845; Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2014, n. 3297; Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2015, n. 9170).

(Nota di Simone Marani)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 15 luglio - 25 agosto 2015, n. 35553

(Presidente Brusco – Relatore Iannello)

Ritenuto in fatto

1. G.S. propone, per mezzo dei proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ma ha confermato li giudizio di colpevolezza per Il reato p. e p. dall'art. 186, comma 7, cod. strada In relazione al comma 2 lett. c) e al comma 2-bis dello stesso articolo, a lui ascritto per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento dei tasso alcolemico da parte degli organi di polizia, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale: fatto commesso Il 21/8/2010.

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge lamentando l'erronea applicazione, nel computo della pena, dell'aggravante prevista dalla comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada (aver provocato un incidente stradale), essendo tale aggravante riferibile solo al diverso reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 dell'art. 186 e non invece all'autonoma fattispecie, a lui contestata, di cui al comma 7 (rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico), e ciò, sia perché quest'ultima norma non fa alcun rimando alla circostanza aggravante di cui al comma 2-bis, sia per la collocazione sistematica di taie ultima previsione subito dopo il comma 2, sia ancora per il dato testuale rappresentato dal riferimento, contenuto in tale ultima disposizione, al «conducente in stato dl ebbrezza». Rileva l'esistenza sul punto di un contrasto di giurisprudenza e chiede pertanto che la questione venga rimessa alle Sezioni Unite.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ritiene questo collegio - ribadendo nell'occasione convincimento già espresso nei precedente di Sez. 4, n. 22687 del 09/05/2014, Caldareili, Rv. 259242 (seguito anche da Sez. 4, n. 51731 del 10/07/2014, Crisopulli, Rv. 261568) - che, giusta quanto dedotto dal ricorrente, la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale (art. 186, comma 2-bis cod. strada) non sia configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza (art. 186 comma 7 cod. strada), a tanto conducendo ragioni di ordine sistematico e testuale.

Sotto il primo profilo occorre evidenziare che la norma incriminatrice (ossia il citato comma 7 dell'art. 186) ai fini del trattamento sanzionatorio richiama espressamente il solo comma 2 lett. c) dello stesso articolo 186 - e precisamente solo «le pene di cui al comma 2, lettera c)» -, non anche il comma 2-bis; né a diverso avviso può condurre il fatto che il comma 2 sia a sua volta richiamato anche dal comma 2-bis, disciplinante l'aggravante in oggetto, atteso che solo un richiamo in senso inverso (ovvero dal comma 2 al comma 2-bis) avrebbe potuto costituire argomento per postulare un indiretto collegamento sequenziale tra il comma 7 e il comma 2-bis, mentre tale collegamento non è predicabile per li solo fatto che entrambe queste ultime norme richiamano il comma 2: ciascuna peraltro per finalità evidentemente diverse (il primo per fissare le pene, non anche le sanzioni accessorie, da applicare alla diversa e autonoma fattispecie di reato che viene qui in considerazione; il secondo per disciplinare gli effetti della circostanza aggravante predetta sulle ipotesi di reato previste dal comma 2) e tali da non potersene postulare anche una inevitabile reciproca interferenza.

Non è in tal senso nemmeno privo di rilievo il collocamento sistematico della norma relativa all'aggravante subito dopo il comma 2, né lo è la considerazione che sia il comma 2-bis sia il comma 7 sono stati entrambi oggetto di reiterati contestuali interventi riformatori [art. s, comma i. lettere a) e c), d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 che Introdusse l'aggravante ma depenalizzb l'ipotesi dei rifiuto dl sottoporsi ad accertamento della stato a(calemlco; art. 4, comma 1, lettere b-bis) e d), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha apportato modifiche testuali alla prima, per raccordarla alla modifica dei comma 2 lett. c, e ha nuovamente configurato come reato ripotesi di cui al comma 7 dell'art. 186], ciò inducendo a escludere che il mancato esplicito richiamo di questo a quello sia il risultato di un mero difetto di coordinamento.
Quel che tuttavia appare maggiormente pregnante è l'argomento che, nel senso indicato, deve trarsi dal dato testuale e segnatamente dal raffronto tra la definizione normativa dell'aggravante di cui al comma 2-bis («Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale ...») e quella dei reato di cui al comma 7 («Salvo che il fatto costituisca più grave _reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, fl conducente è punito ...»): appare evidente infatti la diversità ontologica tra il concetto di «conducente in stato di ebbrezza» che è elemento costitutivo dell'aggravante e quello di «conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento di tale stato», in quest'ultimo caso infatti essendo implicita la mancanza (almeno nel momento perfezionativo dei reato) di un accertamento dello stato di ebbrezza e, dunque, dei presupposto necessario perché possa definirsi il soggetto attivo del reato come «conducente in stato di ebbrezza» (come tale al contempo passibile di incorrere nell'aggravante descritta ove abbia provocato un Incidente), essendo per l'appunto sanzionata la condotta dei reo che si rifiuta di sottoporsi ad un tale accertamento.

Tanto ciò è vero che proprio la diversità ontologica delle due fattispecie ne giustifica l'eventuale concorso materiale (v. Sez. 4, n. 6355 dei 08/05/1997 - dep. 02107/1997, P.M. In proc. Mela, Rv. 208222), essendo del resto ormai altrettanto acquisito che le varie fattispecie di cui ai comma 2 e quella di di cui ai comma 7 costituiscano autonome fattispecie incriminatici e che non ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca aiternatività (v. Sez. 4, n. 13548 del 14/0212013 - dep. 22103/2013, Sternieri, Rv. 254753).

Può dei resto, infine, notarsi che, perché il rifiuto possa integrare ii reato di cui al comma 7, deve trattarsi di accertamento legittimamente richiesto in presenza di alcune delle condizioni previste dai commi 3, 4 e 5, tra le quali figura anche l'essere stato il conducente coinvolto In un incidente stradale («in ogni caso di Incidente», art. 186 comma 4): discendendone la difficoltà dl giustificare sul piano logico-giuridico la configurazione, di quello che costituisce un presupposto dei reato semplice, al contempo anche come circostanza aggravante.

Per le esposte ragioni ritiene pertanto questo collegio di dover dissentire dai precedenti di questa stessa sezione che hanno affermato l'opposto principio secondo cui «la circostanza aggravante dl aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato dl rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza» (v. in tal senso Sez. 4, n. 9318 del 14/11/2013, dep. 2014, Stagnaro, Rv. 258215; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260602; Sez. 4, n. 3297 del 17/12/2014, dep. 2015, Ferrero, Rv. 262032; Sez. 4, n. 9170 del 06/02/2015, Garcea, Rv. 262447), apparendo insufficiente, come detto, l'unico argomento ivi in tal senso valorizzato, rappresentato dal convergente richiamo al comma 2 lett. c) operato sia dal comma 7 che dal comma 2-bis.

Non ignora infine questo Collegio che, proprio per il maturato contrasto di giurisprudenza, la questione è stata già rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 15757 del 09/04/2015, nel proc. n. 512/2015, P.M. cl Zucconi e ne è già stata fissata la trattazione per l'udienza del 29/10/2015.
Tuttavia l'ormai prossimo maturare dei termine di prescrizione dei reato, in data anteriore alla detta udienza, impedisce di poter rinviare a data ad essa successiva la trattazione del presente ricorso e impone pertanto di prendere posizione sulla controversa questione nel termini sopra indicati.
3. Deve pertanto pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'affermata esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada - aggravante dunque da Intendersi eliminata - rendendosi altresì necessario rinvio alla Corte d'appello di Trento per la determinazione della pena.

 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla affermata esistenza dell'aggravante prevista dail'art. 186 comma 2 bis dei codice della strada; aggravante che elimina.

Rinvia alla Corte d'Appello di Trento per la determinazione della pena.

da Altalex


 

Una sentenza che rischia di rendere conveniente il rifiuto per chi sa di aver bevuto molto. (ASAPS)

Mercoledì, 09 Settembre 2015
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