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Mancato pagamento della seconda rata di premio alla scadenza del termine - Sospensione dell'assicurazione opponibile anche ai terzi – Accettazione del pagamento tardivo da parte dell'assicuratore - Limiti.

(Cass. Civ., sez. III, 14 marzo 2014, n. 5944)

Nei contratti di assicurazione della r.c.a con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto.

Venerdì, 14 Marzo 2014
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