Guida pericolosa: verbale con generica motivazione è comunque legittimo
da Altalex
Nel caso di specie M. E. presenta opposizione a sanzione amministrativa impugnando un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale del Comune di Vigonza (PD) per la violazione dell’art. 141 c. 3 e 8 C.d.S. Giova, sul punto, precisare come secondo il dispositivo di cui al primo comma dell’art. 141 sia fatto obbligo al conducente di regolare al velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e in relazione alle condizioni della strada e del traffico, e al comma 8, della stessa norma, si specifichi che tale velocità deve essere, altresì, regolata in particolare quando ci si trovi in prossimità di curve, intersezioni, scuole, nell’attraversamento di centri abitati o nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
Sul punto il convenuto resistente eccepiva come nel caso di specie al trasgressore era stato contestata la violazione dell’art. 141 “Velocità” e non dell’art. 142 “Limiti di velocità” C.d.S; norma, quest’ultima, che appare certamente più restrittiva e soggetta a ben più note “cautele” (Cfr. Cass. Civ. sez. II 15.06.2007 n.14040; Cass. Civ. sez. II 26.03.2009 n. 7419; Cass. Civ. sez. II 25.05.2009 n. 12056; Cass. Civ. sez. II 12.10.2010 n. 21091; Cass. Civ. sez. II 22.06.2011 n. 13727, etc.).
Inoltre il veicolo del trasgressore era stato inseguito dal veicolo di servizio in uso alla polizia locale vigontina e l’agente accertatore aveva potuto appurare visivamente sul proprio contachilometri che lo stesso aveva abbondantemente superato il limite di 50 km/h previsto in qual tratto di strada urbana considerato che quest’ultimo precedeva il veicolo di servizio. Questione sicuramente non rilevante sul piano giuridico ma che pare trovare certo riscontro nel concetto di valutazione ad probationem affidata all’esperta valutazione della velocità adeguata alle circostanze fatta dall’agente accertatore, in punto più volte ribadita dalla Cassazione (in tal senso Cass. Civ. sez. II 28.10.2009 n. 22846). Concludeva il Giudice con puntuale sentenza confermando la bontà del verbale in contestazione e respingendo il ricorso, ritenendo ininfluenti le censure proposte dal ricorrente. Infatti il verbale, secondo il Giudice, riportava con esattezza la via in cui è avvenuta la l’infrazione nonché la motivazione (“…ometteva di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo nell’attraversamento di un centro abitato e in prossimità di un incrocio…”).
(Nota di Gianandrea Serafin)