Sono
a tutti noti i ricorsi ormai numerosi sulla nota questione della
mancata apposizione degli estremi dell’ordinanza sul carftello
stradale come causa di possibile (e frequente) annullamento
dei verbali.
Si attendeva da tempo un chiarimento del Ministero delle Infrastrutture.
E’ arrivato: la mancata apposizione degli estremi dell’ordinanza
sul cartello stradale non costituisce presupposto idoneo a rendere
il divieto inefficace.
Con la nota 5846/PL/2004, il Ministero delle Infrastruttura
ha infatti precisato che le ordinanze hanno essenzialmente
lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali e per fissare
termini di decorrenza del provvedimento connesso, anche in funzione
dell’art. 37 del citato codice che, al comma 3, prevede il ricorso
contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano
la collocazione di segnaletica entro un termine che decorre
proprio dallo stesso provvedimento.
Pubblichiamo la circolare.
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Nota nr. 3773 del
9 dicembre 2004
Segnali senza numero ordinanza sul retro: legittimità
Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti terrestri
Direzione generale per la Motorizzazione
Roma,
9 dicembre 2004
Prot. n.3773
Alla
Città di Nardò
Sett. 1/C - Polizia Locale
Via A. De Petris, 1
Rif. nota 5846/PL/2004 del 19/10/2004
Oggetto:
Richiesta informazioni
Con
riferimento alla nota a margine si comunica che l’art. 5 del
Nuovo Codice della Strada attribuisce agli Enti proprietari
di strade il compito di provvedere alla regolamentazione della
circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico
mediante i prescritti segnali.
Le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la
collocazione dei segnali e per fissare termini di decorrenza
del provvedimento connesso, anche in funzione dell’art. 37 del
citato codice che, al comma 3, prevede il ricorso contro i provvedimenti
e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione
di segnaletica entro un termine che decorre proprio dallo stesso
provvedimento.
L’utente della strada, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del
Nuovo Codice della Strada è tenuto comunque al rispetto
delle prescrizioni imposte con la segnaletica presente su strada,
ed è soggetto alle eventuali conseguenze sanzionatorie,
dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano comunque
la loro funzione.
La mancata apposizione degli estremi dell’ordinanza, nella fattispecie
in esame, non costituisce presupposto idoneo a rendere il divieto
inefficace.
Di converso, laddove il legislatore, dalla mancata apposizione
sul segnale degli estremi autorizzativi, ne ha voluto far discernere
una vera e propria causa di inefficacia dello stesso, lo ha
espressamente indicato, come per i segnali di cui all’art. 120
del Regolamento di esecuzione e di attuazione che al comma 1,
lettera e), per i segnali di passo carrabile prevede: "
... la mancata indicazione dell’Ente e degli estremi dell’autorizzazione
comporta l’inefficacia del divieto ...".
A
sostegno di tale posizione si richiama anche la sentenza della
Cassazione civile n. 6474 del 18.05.2000.
Il
Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini