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Notizie brevi 24/02/2005

Legittimi i segnali stradali senza il numero dell’ordinanza sul retro Ministero Infrastrutture, nota 19.10.2004 n° 5846/PL/2004

Legittimi i segnali stradali senza il numero dell’ordinanza sul retro
Ministero Infrastrutture, nota 19.10.2004 n° 5846/PL/2004

Sono a tutti noti i ricorsi ormai numerosi sulla nota questione della mancata apposizione degli estremi dell’ordinanza sul carftello stradale come causa di possibile (e frequente) annullamento dei verbali.
Si attendeva da tempo un chiarimento del Ministero delle Infrastrutture. E’ arrivato: la mancata apposizione degli estremi dell’ordinanza sul cartello stradale non costituisce presupposto idoneo a rendere il divieto inefficace.
Con la nota 5846/PL/2004, il Ministero delle Infrastruttura  ha infatti precisato che le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali e per fissare termini di decorrenza del provvedimento connesso, anche in funzione dell’art. 37 del citato codice che, al comma 3, prevede il ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione di segnaletica entro un termine che decorre proprio dallo stesso provvedimento.

Pubblichiamo la circolare.
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Nota nr. 3773 del 9 dicembre 2004
Segnali senza numero ordinanza sul retro: legittimità

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti terrestri
Direzione generale per la Motorizzazione

 

Roma, 9 dicembre 2004
Prot. n.3773

Alla Città di Nardò
Sett. 1/C - Polizia Locale
Via A. De Petris, 1
Rif. nota 5846/PL/2004 del 19/10/2004


Oggetto: Richiesta informazioni

Con riferimento alla nota a margine si comunica che l’art. 5 del Nuovo Codice della Strada attribuisce agli Enti proprietari di strade il compito di provvedere alla regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali e per fissare termini di decorrenza del provvedimento connesso, anche in funzione dell’art. 37 del citato codice che, al comma 3, prevede il ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione di segnaletica entro un termine che decorre proprio dallo stesso provvedimento.
L’utente della strada, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del Nuovo Codice della Strada è tenuto comunque al rispetto delle prescrizioni imposte con la segnaletica presente su strada, ed è soggetto alle eventuali conseguenze sanzionatorie, dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano comunque la loro funzione.
La mancata apposizione degli estremi dell’ordinanza, nella fattispecie in esame, non costituisce presupposto idoneo a rendere il divieto inefficace.
Di converso, laddove il legislatore, dalla mancata apposizione sul segnale degli estremi autorizzativi, ne ha voluto far discernere una vera e propria causa di inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato, come per i segnali di cui all’art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione che al comma 1, lettera e), per i segnali di passo carrabile prevede: " ... la mancata indicazione dell’Ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto ...".

A sostegno di tale posizione si richiama anche la sentenza della Cassazione civile n. 6474 del 18.05.2000.

 

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini




Giovedì, 24 Febbraio 2005
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